Il momento dell’emissione decide il formato della fattura (anche differita)
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018, ma ricevute nel 2019, non in formato Xml? A questa domanda l’agenzia delle Entrate ha dato risposta nelle Faq pubblicate nel sito. Tuttavia, ci sono altre ipotesi a cavallo d’anno che meriterebbero un chiarimento ufficiale.
Fatture datate 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Perciò, per individuare il formato corretto si deve fare riferimento alla data di emissione: per rispondere alla domanda iniziale, le fatture emesse (e datate) 2018 sono correttamente cartacee, anche se ricevute l’anno prossimo. Di contro, non è corretta – e si considera non emessa – una fattura emessa da un soggetto obbligato all’Xml datata e ricevuta nel 2019.
Dal punto di vista del cliente, la data di ricezione individua la liquidazione periodica di competenza ai fini della detrazione Iva. Per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2018, anche se ricevute e annotate entro il 15 gennaio, non è consentito beneficiare della possibilità di detrarre l’Iva nella liquidazione di dicembre. Possibilità, invece, concessa, per i documenti ricevuti nello stesso anno di effettuazione dell’operazione (articolo 1, Dpr 100/1998, come modificato dal Dl 119/2018).
Fatture differite
Per le fatture differite valgono le stesse conclusioni, sia per il formato di emissione sia in riferimento alla detrazione Iva. Di conseguenza, le fatture differite riferite a Ddt di dicembre 2018 saranno in Xml se emesse dal 1 ° gennaio 2019 o cartacee se prodotte entro il prossimo 31 dicembre.
Quanto al momento da cui è possibile detrarre l’Iva, una fattura differita cartacea ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione di tale mese, mentre se il recapito avviene a gennaio 2019, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2019.
Servizi, notule e proforma
Per le prestazioni di servizi servono alcune precisazioni. In base al combinato disposto degli articoli 6 e 21 del Dpr 633/72, la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (fino al 30 giugno 2019, mentre dal 1° luglio per le fatture immediate è possibile beneficiare del differimento di 10 giorni).
Nelle Faq, l’agenzia delle Entrate ha precisato che i documenti proforma, come ad esempio la notula o l’avviso di parcella, sono considerati alla stregua di un Ddt e, pertanto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento. Attenzione, però: se l’emissione avviene dal 1° gennaio 2019, la fattura dovrà essere in Xml nonostante la proforma e il versamento siano datati 2018.
Fatture per conto del cliente
Per quanto riguarda, poi, il self billing, ossia la facoltà del cliente di emettere la fattura per conto del cedente/prestatore (ex articolo 21 del Dpr 633/72), si ritiene che il formato del documento dipenda dal regime fiscale adottato dal cliente. Pertanto, se quest’ultimo è obbligato all’emissione dell’e-fattura, il documento dovrebbe essere in formato Xml, nonostante il fornitore sia un soggetto esonerato (ad esempio, un forfettario che effettua una manutenzione sui macchinari di una Spa che emette fattura per suo conto).
Fatture «tardive» e autofatture
Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019 può capitare anche di rilevare fatture omesse per sviste o disguidi.
Qualora sia il fornitore ad accorgersi della violazione, nella circolare 28/E/2011 l’Agenzia aveva precisato che lo stesso deve «emettere, ora per allora, le fatture omesse (...) inoltre le fatture emesse per sanare l’omissione dovranno essere annotate nei registri Iva dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione, con l’accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni si riferiscono a un diverso anno d’imposta».
Di conseguenza, se un’operazione di novembre 2018 è fatturata tardivamente a gennaio 2019, la fattura sarà elettronica e riporterà anche l’indicazione che si tratta di un documento riferito all’anno precedente.
Qualora, invece, in base all’articolo 6 del Dlgs 471/97, il fornitore non rimedi entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione (o entro due mesi per gli acquisti intraUe, ex articolo 46 del Dl 331/93), il cliente dovrà emettere un’autofattura, in Xml se emessa dal 1° gennaio 2019 (TipoDocumento TD20). Ne consegue che già a partire dalle regolarizzazioni riferite a operazioni effettuate da settembre 2018, il cliente dovrà emettere un’autofattura elettronica.