Adempimenti

Il quadro DI libera i crediti dall’integrativa lunga

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di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Non sempre la presentazione di una dichiarazione integrativa va di pari passo con la compilazione del quadro DI nella successiva dichiarazione dei redditi “ordinaria”. Anzi, ci sono molte ipotesi in cui il quadro non va compilato, alla stessa stregua del quadro IS (sezione XVII), del modello Irap o del VN della dichiarazione Iva. In primis, occorre distinguere tra integrative:

- a sfavore del contribuente, generalmente accompagnate dal ravvedimento operoso della differenza d’imposta a suo tempo non versata, in quanto la correzione dell’errore o dell’omissione comporta l’indicazione di un maggior imponibile o, comunque, di un maggior debito (o minor credito) a livello di imposta;

- a favore del contribuente, mai soggette a sanzione, da cui emerge un minor imponibile, un minor debito o un maggior credito o, comunque, una posizione di favore per il contribuente.

In caso di integrative a sfavore, il quadro DI non va mai presentato. Diversamente, dipende dal tipo di integrativa a favore. In particolare, a un primo livello bisogna distinguere tra:

- integrative da errori contabili, presentate per rimediare a errori od omissioni che hanno avuto la loro prima espressione nelle rilevazioni contabili dell’impresa;

- integrative da errori fiscali, presentate quando la contabilità è corretta ma l’errore è stato commesso solo a livello dichiarativo.

LA REGOLA GENERALE

A un secondo livello, invece, bisogna distinguere tra le integrative presentate entro oppure oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione successiva a quella errata.

Le integrative non ultrannuali (sia che derivino dalla correzione di errori fiscali che da errori contabili) non comportano mai la compilazione del quadro DI, poiché la posizione creditoria emergente viene gestita dal successivo modello ordinario come «credito del periodo precedente».

Per le dichiarazioni integrative ultrannuali, invece, la questione è più complessa. Se (e solo se) l’integrativa ha fatto emergere una posizione creditoria compensabile nell’ambito dell’ordinario modello dichiarativo, il quadro DI va sempre presentato, ma facendo attenzione a distinguere errori fiscali da errori contabili:

nell’ipotesi di errori fiscali, il credito emergente (a norma del comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/98) è utilizzabile in compensazione solamente con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa;

nel caso di integrative ultrannuali da errori contabili, il credito, pur transitando sempre dal quadro DI della dichiarazione ordinaria successiva, può essere compensato immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo fino al termine del periodo d’imposta (si veda, da ultimo, Il Sole 24 Ore del 18 giugno scorso). Quindi, ad esempio, anche per pagare il saldo 2017 e il primo acconto 2018 delle imposte dirette, con maggiorazione, entro il prossimo 20 agosto.

Diverso trattamento hanno le dichiarazioni a favore da cui non emerge una posizione creditoria compensabile ordinariamente in dichiarazione, ma altre situazioni comunque favorevoli al contribuente. Ad esempio, maggiori perdite riportabili, eccedenze di interessi passivi o di Rol riportabili ex articolo 96 del Tuir, eccedenza Ace non utilizzata e così via. In tutti questi casi, ancora non affrontati dai chiarimenti delle Entrate, anche se la correzione è ultrannuale il quadro DI non serve a nulla, e non vi è altro modo per recuperare l’errore o l’omissione se non la procedura nota come “integrative a catena”, vale a dire della ri-presentazione in successione delle dichiarazioni errate tramite integrative che ripristinino la situazione corretta, almeno sino a quando da queste integrative non emerge una posizione creditoria “spendibile” in dichiarazione (se ultrannuale) o in F24 (se infrannuale).

L’ESEMPIO

Nei casi più complicati (un errore che “trasforma” un reddito imponibile in una perdita), occorre occuparsi sia del trascinamento della perdita con le integrative “a catena”, sia del recupero del credito, cioè delle imposte versate sul maggior imponibile rivelatosi inesistente, tramite le procedure sopra viste.

Un caso particolare (e purtroppo frequente) riguarda l’omissione della compilazione del quadro RU per il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Per la stessa Agenzia, l’errore è recuperabile tramite integrativa a favore (circolare 13/E/2017, par. 4.9.1) e l’unica modalità concretamente percorribile è quella delle integrative a catena (non essendo tali crediti compensabili in dichiarazione, il che mette “fuori gioco” il quadro DI). Perciò, ad avviso di chi scrive, il credito così ottenuto è subito compensabile in F24 dopo la presentazione dell’integrativa, visto che (per via del riporto del credito) essa non può che riguardare l’ultima dichiarazione presentata.

LA REGOLA GENERALE

L’ESEMPIO

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