Il quadro VO della dichiarazione Iva viaggia insieme al modello Redditi
Nell’ultimo biennio i termini di presentazione delle dichiarazioni sono stati oggetto di modifica numerose volte, da ultimo con il Decreto crescita (Dl 34/2019), il quale ha differito al 30 novembre o all’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio sociale (per i soggetti Ires), la scadenza dei modelli Redditi e Irap, incidendo in tal modo anche sulla presentazione delle denunce integrative, nonché di specifici quadri, quali i quadri RW, RT e RM. Il nuovo termine di trasmissione è efficace anche per il quadro VO della dichiarazione Iva, da compilare e trasmettere unitamente a Redditi nell’ipotesi in cui si è esonerati dalla presentazione del modello Iva.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente non è tenuto per l’anno 2018 alla compilazione della dichiarazione Iva, ma deve comunicare la scelta o la revoca di un’opzione per l’anno 2018, deve barrare nel frontespizio di Redditi la casella «quadro VO» e allegare il cquadro al modello.
Tale ipotesi riguarda, per esempio, i soggetti che avevano optato per il regime di vantaggio e che dall’anno di imposta 2018 sono transitati al regime forfetario. La scelta deve essere, quindi, comunicata barrando la casella «3» nel rigo VO34 del quadro VO, che dovrà essere allegato al modello Redditi PF 2019 da presentare entro il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), in quanto né i minimi né i forfettari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.
In particolare, il quadro VO si compone delle seguenti cinque sezioni: 1 - opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’Iva; 2 - opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi; 3 - opzioni e revoche agli effetti sia dell’Iva che delle imposte sui redditi; - 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti; 5 - opzione e revoca agli effetti dell’Irap.
Sembra opportuno precisare che la sua compilazione è un adempimento puramente formale e non sostanziale, in quanto l’articolo 1 del Dpr 442/1997 sancisce che «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività».
Di conseguenza, l’omissione del quadro VO non inficia la validità dell’opzione o della revoca, ma comporta unicamente riflessi ai fini sanzionatori.
Sono esempi di comportamento concludente:
•l’effettuazione trimestrale delle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva anziché mensile (circolare 209/E/1998);
•l’emissione di fatture senza Iva e con l’indicazione del regime forfettario (circolare 10/E/2016);
•la determinazione del reddito delle imprese minori in base alle regole di cui all’articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973, con il cd. criterio delle registrazioni (circolare 11/E/2017);
•l’adozione del regime fiscale di cui alla legge 398/1991 da parte delle Asd (circolare 1/E/2018).
Infine, si ricorda che il Decreto crescita ha modificato anche il termine di presentazione della dichiarazione Iva, in funzione della data di trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche (Lipe) del quarto trimestre.
Tale ultimo adempimento può essere effettuato con la dichiarazione Iva annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In tal modo, viene eliminato un adempimento, ma il modello Iva deve essere trasmesso con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza ordinaria, cioè il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; restano comunque fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Per coloro che non vogliono avvalersi della facoltà, è sempre possibile presentare la Lipe entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo e la dichiarazione Iva annuale entro i termini ordinari.
Per approfondire consulta: Guida Pratica Imposte Indirette 1a/2019, a cura di Studio Associato CMNP - shopping24.ilsole24ore.com