Controlli e liti

Il trader di energia con l’autorizzazione non è uno schermo

Rigettate dalla Cgt II grado della Lombardia le ragioni dell’ufficio che ha ignorato le caratteristiche di mercato

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di Enrico Holzmiller

Il superamento (lecito) dei vincoli all'importazione dell'energia elettrica da parte di una società di trading con organizzazione “light” non definisce quest'ultima quale «mero schermo fittizio» all'interno di una transazione infragruppo, con conseguente “validità” delle relative fatture emesse. È questa la conclusione della CgT II grado Lombardia con la sentenza 4240/22 (presidente e relatore: Guicciardi).

La società Beta svolgeva l'importazione di energia all'ingrosso, acquistata dall'estero da una consociata, a fini della rivendita, in Italia, a un’altra società del gruppo. Beta operava in virtù di un contratto con un soggetto terzo, che le attribuiva la qualifica di «utente dispacciamento»: era stata riconosciuta titolare di una serie di punti di importazione ovvero unità di produzione virtuale – Upv – ed era abilitata all'immissione di energia nel sistema elettrico nazionale per ciascuno di tali Upv.

La tesi degli accertatori è che Beta fosse una società priva di sostanza, un mero schermo societario creato ad hoc per raggirare ed eludere la normativa di settore. Tale aspetto, unito ad un'asserita insussistenza di sostanza organizzativa, ha portato a identificare un'inesistenza soggettiva sulle fatture emesse dalla consociata a Beta per la vendita di energia elettrica.

I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che l'attività di Beta non comportasse alcun aggiramento illecito delle disposizioni del settore. All'epoca dei fatti, al di là di una certa soglia (10GWh) l'importatore aveva l'obbligo di acquistare un corrispondente quantitativo di certificati verdi. Questo meccanismo, abrogato dal 2015, faceva sì che, oltre quella soglia, l'importatore subisse un notevole incremento dei costi, con evidenti ripercussioni sulle bollette dei consumatori (sui quali ricadeva l'aumento del prezzo dell'energia elettrica importata). Il gruppo di cui Beta fa parte si è quindi dovuto riorganizzare, come quasi tutti gli operatori del settore, in modo da diversificare le società importatrici e rimanere, per quanto possibile, sotto la soglia. Tale condotta, contrariamente a quanto sostiene l'ufficio, era perfettamente lecita. La riprova – precisano i giudici – sta nel fatto che il rispetto dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi per le importazioni sopra soglia era annualmente controllato dalle autorità pubbliche del settore (Gestore dei servizi energetici e Autorità di regolazione), senza rilievi.

Circa l'asserita incapacità materiale e professionale di Beta a operare quale trader all'ingrosso di energia elettrica, per i giudici l'ufficio non ha tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento. Beta infatti risultava sufficientemente dotata di capacità finanziaria e commerciale, in linea con i requisiti tipici di un trader del settore. Beta, inoltre, era dotata delle autorizzazioni ad operare.

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