Il vizio di motivazione va eccepito in modo specifico
Non è violato il principio del contraddittorio, ma vi è un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, qualora l’Ufficio, aldilà di formule di stile, «non abbia dimostrato di aver seriamente preso in considerazione le osservazioni avanzate dal ricorrente» nei confronti di un Pvc. A tali conclusioni è giunta la Ctr Veneto con la sentenza 141/11/18 (clicca qui per consultarla). Tuttavia, affinché su tale vizio di motivazione sia possibile discuterne in appello, esso va espressamente eccepito dal ricorrente già nel ricorso introduttivo, non bastando aver ivi obiettato solo sulla violazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, in senso favorevole al contribuente, aveva attribuito al “dovere di instaurazione del contraddittorio una estensione, quanto a contenuti e modalità, insolitamente ampia”, mentre, per i giudici della Ctr, nessun difetto su tale aspetto è ravvisabile. Ciò, però, non vuol dire che le Entrate, prima di notificare un accertamento, non abbiano comunque un dovere di valutazione critica delle memorie difensive presentate dal contribuente all’Ufficio su un Pvc.
Conseguentemente, se le Entrate non valutano “seriamente” le difese, non ne danno alcun conto nella motivazione dell’avviso di accertamento, ovvero ne danno menzione, ma solo con vuote formule che non comprovino che le ragioni del contribuente siano state valutate e ragionevolmente superate, l’avviso di accertamento è considerabile nullo non già per mancanza del contraddittorio, ma per difetto di motivazione.
Se, però, incombe sull’Amministrazione l’onere di tener conto delle osservazioni del contribuente e di motivare le ragioni per cui non ritiene di accogliere le deduzioni proposte, grava invece sul contribuente la necessità di eccepire specificatamente il difetto di motivazione dell’atto già in primo grado, non potendo ritenersi tale eccezione già immanente in quella per violazione del contraddittorio.
In sostanza, quest’ultima violazione si verificherebbe quando al contribuente viene concretamente impedito di manifestare il suo punto di vista non pretestuoso in sede amministrativa, costringendolo, di fatto, a poterlo fare per la prima volta solo in sede contenziosa, mentre, quando la partecipazione del contribuente all’attività di accertamento viene formalmente consentita, ma le sue difese vengono sostanzialmente snobbate, si profilerebbe un vizio di motivazione. Tuttavia, per i giudici lagunari, esso deve essere eccepito in maniera distinta ed autonoma rispetto al difetto di contraddittorio, in quanto se «tale prospettazione non è stata espressamente avanzata dal ricorrente fra i motivi dell’originario ricorso, non è consentito discuterne da parte del giudice d’appello», al punto che, nonostante un probabile difetto di motivazione nell’atto impugnato sia stato incidentalmente evocato nella sentenza in commento dagli stessi giudici d’appello, essi hanno confermato l’esito favorevole al contribuente, ma per una differente domanda.
Ctr Veneto, sentenza 141/11/2018