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Impianto fotovoltaico ammesso al superammortamento

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a cura di Luca Dan

La domanda

Una srl vuole acquistare un impianto fotovoltaico da installare sul tetto dell’edificio dove viene svolta l’attività. L’edificio non è di proprietà della srl, bensì in locazione. Gli acquirenti sostengono che l’impianto fotovoltaico sia amovibile e re-installabile su un altro edificio nel caso di trasferimento della sede. Si chiede: l’impianto fotovoltaico può essere considerato un bene materiale in quanto suscettibile di autonoma funzionalità? Se sì, può beneficiare del super ammortamento al 140%?

La risposta è affermativa. Come chiarito anche dalla circolare 30 marzo 2017, n. 4 si può fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall'articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).

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