Adempimenti

Imposta su assicurazioni e finanziamenti al 30 giugno

La circolare 11/E: slitta anche la denuncia annuale in via telematica dei premi e degli accessori incassati

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di Alessandro Germani

Le proroghe degli adempimenti del Dl Cura Italia abbracciano compagnie assicurative e banche per ciò che concerne le dichiarazioni annuali dell’imposta sulle assicurazioni e della sostitutiva sui finanziamenti. Sono questi i chiarimenti della circolare 11/E.

L’articolo 9 della legge 1216/61 prevede la scadenza al 31 maggio di ciascun anno della denuncia annuale in via telematica dei premi e degli accessori incassati. Poi l’Ufficio, entro il 15 giugno, provvede alla liquidazione definitiva dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per l’anno precedente. Tale denuncia rientra nella sospensione degli adempimenti tributari prevista dall’articolo 62, comma 1, del Dl 18/20 e quindi è rinviata al 30 giugno. La proroga è motivata con il rinvio degli adempimenti del 730, come avvenuto già nel 2012.

L’articolo 62, comma 1, del decreto stabilisce che la proroga riguarda i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Al riguardo la circolare 8/E/20 aveva escluso i soggetti esteri, ponendo quindi il (ragionevole) dubbio su quelli che operano in libera prestazione di servizi.

L’articolo 4-bis della legge 1216/61 stabilisce (comma 1) l’obbligatorietà della nomina del rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. Il comma 6-bis prevede da un lato un esonero per le compagnie con sede principale in stati Ue o See che assicurano un adeguato scambio di informazioni, dall’altro per quelle in libera prestazione che non si avvalgono di rappresentante fiscale la scadenza del 31 maggio per la presentazione della denuncia annuale. L’apertura della circolare 11/E è condivisibilmente ampia, riguardando: sia le compagnie estere che operano con rappresentante fiscale in Italia; sia quelle che operano in via diretta, senza rappresentante fiscale. Anche per tutti questi soggetti si va al 30 giugno 2020.

Infine le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziamento presentano in via telematica entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio una dichiarazione sulle operazioni effettuate nell’anno, per la determinazione del saldo e dell’acconto per l’esercizio successivo. L’adempimento riguarda sia gli intermediari italiani sia quelli europei operanti in Italia in libera prestazione di servizi, anche se privi di stabile organizzazione in Italia, che si avvalgono di un rappresentante fiscale. Anche tali dichiarazioni possono beneficiare della proroga al 30 giugno.

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