Imposte anticipate in bilancio, va moltiplicata la prudenza
Difficile stimare i ricavi recuperabili per la maggior parte delle imprese
Secondo il paragrafo 41 del principio contabile Oic 25 le imposte anticipate devono essere rilevate in bilancio, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando c’è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Perché questa sussista, non è sufficiente il presupposto della continuità aziendale, in merito al quale, per il 2020, il Dl liquidità ha previsto norme straordinarie. Secondo l’Oic 25 la ragionevole certezza sussiste in due casi:
1) esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno;
2) negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.
I piani previsionali delle società sono approvati dall’organo amministrativo, spesso in sede di predisposizione del bilancio, subito prima dell’approvazione dello stesso. Questi piani, tuttavia, vengono predisposti, di solito dal management, ben prima. La maggior parte delle imprese ha predisposto, e spesso approvato, i piani previsionali prima che esplodesse la pandemia da Covid-19.
In alcuni casi, in particolare per quei settori economici per i quali i ricavi persi non sono recuperabili in futuro (si pensi al settore alberghiero e ai trasporti) è possibile stimare con certezza, alla data del cda, gli effetti economici negativi che si sono realizzati fino a quel momento; ma per la maggior parte delle imprese non è ancora possibile una revisione delle stime, sia perché una parte delle vendite perse saranno almeno in parte recuperabili, sia perché ad oggi nessuno è in grado di stimare seriamente quanto durerà questa emergenza e quali saranno i suoi effetti complessivi.
In sede di approvazione del bilancio si porrà quindi il problema di cosa fare con le imposte anticipate già iscritte negli esercizi precedenti e con quelle iscrivibili sulla base dei piani previsionali redatti prima dell’emersione dell’emergenza. Ad oggi, ben poche imprese sono in grado di ipotizzare seriamente come chiuderanno l'esercizio in corso e gli effetti di medio termine dell’attuale crisi. Al tempo stesso, stornare ad esempio le imposte anticipate già iscritte in bilancio negli esercizi precedenti, perché i piani previsionali hanno almeno in parte ridotto il loro grado di attendibilità, produrrebbe ulteriori effetti economici e patrimoniali negativi, talvolta anche pesanti.
Una possibile soluzione può essere rappresentata, sempre nel rispetto del principio della prudenza, dall’allungamento del periodo di previsione esplicita dei piani previsionali, considerato che, come in tutte le crisi economiche, anche gli effetti di quella che stiamo attraversando saranno riassorbiti nel medio termine.
Un’altra possibile soluzione, adottabile in particolare da quelle imprese che almeno in parte potranno recuperare in futuro le minori vendite attuali, può essere rappresentata dall’iscrizione delle imposte anticipate sulla base dei piani previsionali già approvati prima della crisi economica, esplicitando in nota integrativa che questi piani vengono allo stato mantenuti in quanto non è possibile formulare ragionevoli previsioni alternative (ovvero modificando al ribasso solo le stime per l’esercizio in corso e non quelle per i successivi). In questo caso, tuttavia, è consigliabile che in nota integrativa vengano esposti i risultati di una analisi di sensitività, e quindi quali sarebbero state le imposte anticipate/differite che sarebbero state iscritte in bilancio se la redditività previsionale dei vari esercizi futuri fosse stata assunta dell’x% inferiore rispetto a quella che risulta da questi piani. È certamente consigliabile che questa analisi sia condotta su più ipotesi di riduzione.