Imprese sociali, doppio binario crisi-insolvenza. In campo due ministeri
Se le obbligazioni non sono soddisfatte si apre un iter amministrativo. A fine procedura il patrimonio residuo dell’ente insolvente va destinato al Fondo promozione e sviluppo
Rispetto al quadro generale previsto per gli Ets con riferimento alle imprese sociali occorre distinguere a seconda che l’ente si trovi a dover fronteggiare una situazione di insolvenza o di crisi. Nel primo caso, laddove il soggetto non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è lo stesso articolo 14 del Dlgs 112/2017 a dettare le regole. Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, infatti, sono soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in ...