Imu e Tasi, ravvedimento entro il 30 giugno dell'anno successivo
Il ravvedimento "lungo" in materia di Imu e Tasi può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione - cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo - e non già entro un anno dalla violazione. È quanto emerge dalle istruzioni ministeriali allegate al decreto del 26 giugno 2014, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione Imu e Tasi per gli enti non commerciali. Il ministero dell'Economia e delle finanze conferma così il proprio orientamento già espresso nella circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, dopo che il Dl 35/2013 aveva introdotto il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione Imu, in luogo del termine mobile di 90 giorni dall'evento. Si tratta però di una posizione non condivisibile e foriera di diverse perplessità. Innanzitutto sulla natura della dichiarazione Imu, che per il ministero può considerarsi "periodica" in virtù dell'orientamento della Cassazione sull'efficacia ultrannuale, nel senso che la stessa reitera i suoi effetti di anno in anno sino a quando il contribuente non la modifica. Ciò rende applicabile il criterio di diritto secondo cui, in caso di omissione o infedeltà della dichiarazione iniziale, la violazione si reitera per tutte le annualità successive, sino a quando il contribuente non vi pone rimedio.
Tuttavia il fatto che la dichiarazione si intende ripresentata ogni anno è una finzione che serve solo per legittimare l'applicazione delle sanzioni per tutte le annualità con il cumulo giuridico, ma non c'è alcuna precisazione della Cassazione in ordine alla natura "periodica" della dichiarazione Imu.
In secondo luogo, se si segue la tesi ministeriale, si avrebbe un ravvedimento "elastico" a seconda se la regolarizzazione riguarda l'omesso versamento della prima rata (giugno) oppure del saldo (dicembre): nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l'omesso versamento del saldo (6 mesi). Senza considerare poi il termine più lungo di un anno che si avrebbe per regolarizzare la mini-Imu: in tal caso il contribuente potrebbe effettuare il ravvedimento lungo entro il 30 giugno 2015, visto che il termine per il relativo versamento è scaduto il 24 gennaio 2014.
In terzo luogo, occorre evidenziare che vi sono diverse fattispecie che sfuggono all'obbligo dichiarativo e per le quali non si saprebbe neppure a quale termine fare riferimento. Si pensi, ad esempio, a un soggetto che acquista un fabbricato con regolare rogito notarile. Essendo questa fattispecie esclusa dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, nell'ipotesi di mancato versamento dell'acconto non è per nulla chiaro a quali termini dovrà fare riferimento il contribuente.
Infine, andrebbero salvaguardate le esigenze di uniformità dell'intero comparto dei tributi locali. Sul punto lo stesso ministero aveva in precedenza ammesso la possibilità - per la Tarsu, la Tosap e l'imposta sulla pubblicità - di sanare l'inadempimento entro un anno dall'infrazione non essendo prevista una dichiarazione periodica (circolare n. 184/1998). Ebbene, anche la dichiarazione Imu, al pari di quella Tarsu, è "una tantum" (cioè va presentata una sola volta), quindi non si capisce perché applicare un termine diverso rispetto a tutti gli altri tributi locali.
Appare quindi del tutto evidente come la posizione ministeriale finisca per complicare la vita a comuni e contribuenti. Il problema può essere comunque risolto attraverso una previsione regolamentare, adottata dal Comune in forza dell'articolo 50 della legge 449/97, che ammetta il termine di un anno dalla violazione. È peraltro possibile introdurre una sorta di ravvedimento "perpetuo", che permetta al contribuente di regolarizzazione spontaneamente qualsiasi violazione, in qualunque momento, purché prima dell'inizio dell'attività di accertamento.