Incentivata la cessione dei crediti commerciali
Coinvolte le banche e gli intermediari finanziari. Esclusi i fondi
Le modifiche introdotte in fase di conversione del decreto 23/20 relative all’operatività di Sace hanno riguardato la possibilità di un intervento in garanzia in ambito di cessione dei crediti pro solvendo. La disposizione è contenuta nel comma 1-bis e prevede che la garanzia di Sace si applichi anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl liquidità, dalle imprese del comma 1, anche ai sensi della legge 52/91, a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2 lettera c) (25% del fatturato o doppio dei costi del personale) e le percentuali della copertura della garanzia di cui al comma 2 lettera d) (ovvero il 90%, 80%, o 70% per via delle dimensioni dell’impresa in base a fatturato e dipendenti) sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.
Con decreto non regolamentare del Mef possono essere stabiliti modalità attuative e operative. Procedura e documentazione per il rilascio della garanzia sono specificate da Sace.
L’ambito di applicazione è quello dell’impresa che si finanzia cedendo crediti commerciali. A questa forma di finanziamento viene esteso l’intervento della Sace in garanzia ai sensi dell’articolo 1 del Dl 23/20. Ciò è testimoniato dal fatto che la norma fa riferimento esplicito alla legge 52/91, che disciplina appunto la cessione dei crediti. Occorre tuttavia considerare che tale disposizione non è stata prevista anche nell'impianto dell’articolo 13 del Dl liquidità, dedicato invece agli interventi in garanzia del Fondo centrale. È opportuno rammentare quali siano i destinatari delle differenti misure, perché il Fondo centrale interviene tipicamente per le Pmi e le mid cap fino a 499 dipendenti, mentre il ruolo di Sace è rivolto in prima battuta alle imprese più grandi, e solo residualmente alle Pmi che abbiano esaurito l’accesso al Fondo. Ma così, di fatto, l’impostazione sembra quella di un intervento in garanzia da parte di Sace che è indirizzato alla platea delle imprese più grandi, mentre le Pmi (o le mid cap) ne resterebbero fuori.
Giova anche considerare che i crediti in questione sono oggetto di cessione a favore delle banche e degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Tub. Di fatto stiamo parlando dell'universo bancario e di quei soggetti che svolgono attività tali da rientrare nell'elenco degli intermediari finanziari. Ma non sembrano ricompresi ad esempio i fondi che operano sui crediti. Se l’obiettivo voleva essere quello di incentivare l’invoice trading, che di recente sta aumentando l’operatività attraverso piattaforme di negoziazione su web, forse i soggetti coinvolti lato imprese cedenti (quindi anche Pmi) e lato acquirenti poteva essere più ampio.