Imposte

Industria 4.0, acconto sui costi extra

Il 20% per il bonus più elevato anche sulle spese aggiuntive al macchinario

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di Roberto Lenzi

Il 20% di acconto per poter accedere al credito di imposta maggiorato al 50% per i beni consegnati entro il 30 giugno 2022, deve essere versato anche per un importo idoneo a coprire gli oneri accessori e le spese di trasporto. Non basta pagare il 20% di acconto sul valore del macchinario se poi lo stesso per essere messo in funzione necessita di ulteriori spese per accessori. A quel punto l’anticipo non copre il 20% della spesa totale che sarà periziata.

L’impresa, ai fini dei calcoli, deve considerare i principi Oic non i principi contabili adottati dall’impresa stessa se diversi.

Il credito di imposta può essere concesso oltre che sul valore del bene principale anche sulle spese inerenti gli oneri accessori, utili a rendere il macchinario idoneo alla produzione. Per l’individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione l’impresa deve fare riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile Oic 16.

Il principio al paragrafo 6 precisa che «i costi accessori d’acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società». L’ammissibilità sui beni accessori era già stato affrontata con risoluzione 152/17 dove l’Agenzia precisava che «con riferimento al tema della determinazione del costo degli investimenti agevolabili è stato chiesto se tra gli oneri accessori di diretta imputazione possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale». L’Agenzia precisava «che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir», specificando che per l’individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile Oic 16.

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali deve prevedere un criterio generale di determinazione dei costi di acquisizione che è basato sull’articolo 110, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86. Il costo dell’investimento deve essere comprensivo degli oneri accessori di diretta di imputazione. Questo obbligo è richiamato sia al comma 188 dell’articolo 1 della legge 160/19, sia al comma 1054 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2021.

Le imprese, per ottenere la proroga prevista dalla legge 178/20, che consente di mantenere una percentuale di credito di imposta del 50%, devono aver effettuato l’ordine e pagato il 20% del valore del bene entro il 31 dicembre. La soluzione inattaccabile sarebbe che l’impresa fosse in grado di fare questo entro la fine del 2021 per ogni fornitore, compresi quelli che forniranno gli accessori. Nella pratica questo è impossibile. Si pensi ad esempio alle spese di traporto. Difficilmente l’impresa avrà oggi identificato l’azienda che farà il trasporto del macchinario entro il 30 giugno 2022. Però il beneficiario dell’incentivo deve considerare che questa è una spesa da considerare obbligatoriamente. È auspicabile che il Mise nel concetto di bene ordinato faccia rientrare tutta la spesa anche accessoria e non quantificata entro il 31 dicembre. In questo caso sarebbe sufficiente che il beneficiario aumenti l’anticipo al fornitore principale per una quota che permetta di poter coprire almeno un 20% della spesa totale al lordo delle spese accessorie che saranno sostenute poi nel corso del 2022 con terzi fornitori di accessori.

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