Imposte

Industria 4.0 con perizia semplice ma non per i beni prenotati nel 2019

Doppio binario per gli incentivi

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le imprese che intendono fruire del credito di imposta per i beni Industria 4.0 (articolo 1, commi 189 e 190, della legge 160/2019) devono acquisire una perizia resa da un ingegnere, un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione. La perizia deve attestare che il bene ha i requisiti richiesti dalla legge e che è stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A differenza di quanto avveniva in passato, la norma (articolo 1, comma 195) richiede una perizia tecnica semplice, che quindi non necessita di giuramento da parte del soggetto che la redige.

È una novità che riguarda il nuovo credito d’imposta per gli investimenti 2020 per cui non dovrebbe interessare le imprese che beneficeranno dell’iper ammortamento con le regole 2019 a seguito di “prenotazione” con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2019; si ritiene che in quest’ultimo caso si dovrà pertanto continuare a giurare il documento. Ricordiamo anche che la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante della società quando il costo unitario dei singoli beni considerati non supera i 300mila euro (limite ridotto rispetto a quello precedente di 500mila euro).

La semplificazione, oltre a snellire gli aspetti burocratici, permette di superare sul nascere tutti i problemi che in passato si erano manifestati a proposito del termine entro il quale doveva essere giurata la perizia. La norma attuale non prevede vincoli temporali sulla data della perizia, tuttavia i chiarimenti che sono stati emanati in passato (circolare 4/E del 30 marzo 2017) inducono a ritenere che la dichiarazione del legale rappresentante o l'eventuale perizia debbano essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.

Inoltre, come in passato, dovrebbe essere ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda al buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.

I principali contenuti della perizia sono così sintetizzabili:

- descrizione del bene e della sua inclusione negli elenchi;

- descrizione delle caratteristiche del bene;

- verifica dei requisiti di interconnessione;

- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione;

- rappresentazione dei flussi che definiscono l'integrazione del bene nel sistema produttivo.

La perizia deve inoltre fare riferimento ad un'analisi tecnica, di natura confidenziale vista la delicatezza dei temi trattati; questa analisi a corredo della perizia stessa dovrà essere custodita nella sede dell'impresa (circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750) e dovrà essere prodotta solo su richiesta dei verificatori fiscali o su mandato dell’autorità giudiziaria.

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