Infedele e omessa dichiarazione: si patteggia senza pagare il debito
La sentenza 11620 della Cassazione rafforza la linea che consente il rito senza estinzione preventiva del dovuto
Per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione si può accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario. A confermare questo orientamento favorevole al contribuente è la Cassazione con la sentenza 11620/2021.
La pronuncia è interessante perché consolida l’orientamento di legittimità (ad oggi non univoco) favorevole al patteggiamento della pena, senza l’estinzione preventiva del debito tributario, non solo con riferimento ai reati di omesso versamento e compensazione di crediti non spettanti, ma anche per la infedele e omessa presentazione della dichiarazione.
L’accesso al patteggiamento per i reati tributari è, in via generale, subordinato al preventivo e integrale pagamento del debito. Tuttavia per alcuni delitti il pagamento costituisce anche causa di non punibilità. È il caso di:
a) omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti con pagamento prima dell’apertura del dibattimento;
b) infedele o omessa presentazione della dichiarazione se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, avvenga prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli.
Secondo la sentenza (di conferma di precedenti pronunce 7415/2021, 10800/2019, 48029/2019) non vi è distinzione tra le citate fattispecie omissive o dichiarative. Per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Infatti se l’imputato corrisponde il dovuto, non è più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento.
Di contrario avviso altre sentenze (cfr: 47287/2019, 26529/2020) secondo cui per i reati dichiarativi la causa di non punibilità, a differenza degli omessi versamenti, prevede anche il pagamento prima dell’avvio dell’attività di controllo. Ne consegue che, non rispettandosi tale tempistica, non scatta la non punibilità e quindi il patteggiamento è subordinato al pagamento prima dell’inizio del dibattimento.
Ove dovesse confermarsi l’orientamento favorevole all’imputato, che ormai sembra maggioritario, l’accesso al patteggiamento senza pagamento del debito tributario deve estendersi anche ai reati di dichiarazione fraudolenta (con fatture false o altri artifici) per i quali a decorrere dal 25 dicembre 2019, al pari dell’infedele e omessa presentazione, in presenza di pagamento prima dell’avvio di un’attività di controllo, scatta la non punibilità (articolo 13 del Dlgs 74/2000).
Da segnalare tuttavia che, anche beneficiando della pena su richiesta delle parti senza aver estinto preventivamente il debito tributario, il contribuente non consegue particolari vantaggi patrimoniali. Ed infatti a norma dell’articolo 12 bis del ripetuto Dlgs 74/2000 la sentenza di condanna (anche se di patteggiamento) deve sempre obbligatoriamente prevedere la confisca del profitto del reato e quindi le somme evase verranno comunque recuperate dall’erario.