Interessi più bassi sui ritardati pagamenti
Per il secondo semestre 2014, scende dall'8,25% all'8,15% la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti, in base alla normativa europea disciplinata dal Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento dello 0,15%, al quale vanno aumentati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. La riduzione era attesa, considerando che lo scorso 11 giugno il tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations) è stato ridotto dallo 0,25% allo 0,15 per cento (Guarda la tabella).
La nuova misura si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto 231/2002 (modificato dal Dlgs 192/2012). Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192), ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis del Dl 25 giugno 2008, n. 112) e alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano (tranne quelle concluse con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, i conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o i conferimenti di prodotti ittici). In quest'ultimo caso, la maggiorazione non è di 8 punti, ma di 10: quindi, il tasso annuale è del 10,15 per cento.
Il pagamento scatta dopo 60 giorni (30 per le merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (articolo 62 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1).
Non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici, a «soggetti autorizzati a immetterli in consumo» (articolo 22, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28), dove dallo scorso 11 giugno la percentuale da utilizzare, salva pattuizione superiore tra le parti, è del 5,15 per cento.
Per la subfornitura, la scadenza del pagamento si ha al sessantesimo giorno «dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione», mentre nel settore del trasporti si ha al sessantesimo giorno «dalla data di emissione della fattura da parte del creditore».
I tassi sui ritardi nei pagamenti