Professione

Intermediari, sull’onorabilità pesano le sanzioni amministrative

Pubblicato il provvedimento di Bankitalia sulle procedure di valutazione dell’idoneità degli intermediari

di Valerio Vallefuoco

Il 5 maggio è stato pubblicato il provvedimento di Banca d’Italia sulle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Tra le diverse e importanti indicazioni delle diposizioni di vigilanza si evidenzia l’entrata in vigore posticipata al 1° luglio 2021. Tuttavia, proprio dalle indicazioni transitorie del provvedimento della Autorità di vigilanza si evidenzia un diverso periodo di decorrenza delle disposizioni in relazione soprattutto riguardo ai requisiti di correttezza e i criteri di onorabilità da applicare. Infatti Banca d’Italia chiarisce che benché il provvedimento entri in vigore dal 1° luglio e che le tutte le nuove regole possano essere applicate solo alle nomine successive a tale data, per le nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del Dm 169/2020 (ossia dal 30 dicembre 2020), solo gli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II dello stesso Dm che riguardano i requisiti di correttezza ed i criteri di onorabilità, se violati dal 1° luglio 2021 potranno comportare la sospensione e o la rimozione delle cariche.

Assumono rilevanza, oltre alle eventuali sanzioni penali ricevute dagli esponenti di rilievo bancari, anche le sanzioni amministrative irrogate al tali soggetti per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, anche per le sanzioni antiriciclaggio . Quest’ultimo regime sanzionatorio amministrativo è estremamente articolato e la possibilità di poter essere soggetto a sanzioni amministrative anche lievi per omissioni anche solo formali è molto alta se non addirittura diffusa da poter essere considerato ormai un rischio strettamente connesso all’attività abituale degli intermediari bancari e finanziari. Questa ulteriore vera e propria sanzione accessoria prevista dalla nuova regolamentazione deve far riflettere sulla reale natura della sanzione ammnistrativa già particolarmente afflittiva come quella prevista dalla normativa antiriciclaggio a cui oggi si aggiungono delle vere e proprie pene accessorie di inibizione dall’esercizio dell’attività lavorativa bancaria. Pertanto si impone una nuova e maggiore riflessone sull’applicazione anche a tali sanzioni delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle corrispondenti contenute nella Carta europea dei diritti fondamentali UE in tema di sanzioni formalmente ammnistrative ma sostanzialmente penali perché ritenute particolarmente afflittive.

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