Adempimenti

Interpelli, il congelamento dei termini vale anche per le richieste di documenti

La circolare 4/E/2020: stand by anche per le istanze di regolarizzazione ai contribuenti

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di Giorgio Gavelli

La sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio per la risposta alle istanze di interpello – prevista dall’articolo 67 del Dl Cura Italia n. 18/2020 - non si applica solo agli Uffici, ma “per ragioni di coerenza” anche ai contribuenti, chiamati a rispondere ad eventuali richieste di integrazione della documentazione o di regolarizzazione dell’istanza notificate dagli Uffici, prima o durante il periodo di sospensione.

Contrariamente al legislatore (che nel decreto ha spesso usato “due pesi e due misure” tra Uffici e contribuenti), l’Agenzia, con la circolare 4/E diffusa ieri, nel fornire chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini mantiene un atteggiamento equilibrato. Inoltre, si precisa che durante il periodo di sospensione gli Uffici, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno comunque “lavorare” le istanze, in modo che i giorni non siano completamente persi.
Ricordiamo che la disposizione ha lo scopo di evitare che, nell’inerzia degli Uffici, si perfezioni il “silenzio assenso”, vale a dire la condivisione da parte dell’amministrazione della soluzione prospettata dal contribuente, come previsto, ad esempio, dal comma 3 dello Statuto del contribuente.


Le richieste (di integrazione o regolarizzazione) notificate dagli Uffici nel periodo di sospensione conterranno l’indicazione che tutti i termini sono sospesi sino al 1° giugno. È, ovviamente, inibito l’accesso del personale dell’Agenzia presso le imprese o le stabili organizzazioni previsto, ad esempio, per le istruttorie nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo (articolo 5, comma 4, Decreto 15 giugno 2016).

La circolare 4/E ricorda che l’istanza riguarda sia le varie forme “tradizionali” di interpello (previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge 212/2000), sia le istanze presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo (articolo 6, Dlgs 128/2015) o per i nuovi investimenti qualificati (articolo 2, Dlgs 147/2015), ivi comprese le regolarizzazioni richieste dagli Uffici.

Come si comprende dalla norma, per le istanze presentate nel periodo di sospensione (esclusivamente via pec o per posta ordinaria con indirizzo dedicato per i soggetti non residenti), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (vale a dire dal 1° giugno). Ad esempio, per una istanza di interpello ordinario (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a della legge 212/2000) presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni per la risposta inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 29 agosto 2020. Se, per ipotesi, in questa situazione, il 20 maggio viene notificata al contribuente una richiesta di integrazione, il termine di 60 giorni per la risposta del contribuente inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 30 luglio 2020.

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