Intrastat, soglie sempre sotto controllo
Dopo le necessarie modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, arrivano i primi chiarimenti.
Con il prot. n.18558/RU del 20 febbraio, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli è intervenuta a risolvere gli eventuali dubbi su come compilare i riformati elenchi riepilogativi, seguendo le indicazioni dell’allegato XI alla determinazione prot. n. 1878/RU, così come sostituito dalla determinazione dello scorso 8 febbraio. Un documento di riepilogo, insomma, diretto a portare luce agli operatori che ancora non abbiano chiare le idee circa le novità che interessano l’adempimento a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno e che avranno la prima concretizzazione con la presentazione degli elenchi dopodomani, lunedì 26 febbraio, in riferimento al mese di gennaio, da parte di tutti quei contribuenti tenuti all’obbligo con periodicità mensile. Oltre alle riflessioni che già hanno occupato queste pagine nei giorni scorsi (si veda il Sole 24 Ore del 10 e del 20 febbraio), si intende fornire ancora qualche spunto di riflessione.
Innanzitutto, si sottolinea che per i soggetti passivi Iva che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare nell’anno in corso, in caso di inizio degli scambi intraUe) un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro, permane l’obbligo di indicare nell’Intra 1-bis (cessioni di beni) i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci.
Ma la cosa più interessante è che tale obbligo è conservato anche in capo ai contribuenti che non hanno compilato la colonna 4 (parte «fiscale» del modello), che si riferisce all’ammontare delle operazioni in euro. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nel caso di operazioni di perfezionamento attivo. Infatti, per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione, il valore statistico viene proprio stabilito considerando l’importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.
Le stesse considerazioni valgono per gli acquisti intraUe di beni. Anche qui, oltre ai soggetti mensili (si ricorda che sono tali i contribuenti che superano la soglia di 200mila euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), ad avere l’obbligo di presentare i modelli Intra 2-bis sono tutti coloro che hanno realizzato nell’anno precedente – o realizzeranno nell’anno in corso – un valore degli arrivi superiore a 20 milioni di euro. Allo stesso modo, l’indicazione del valore statistico, colonna 9, va compilata da chi non è tenuto a individuare il valore delle operazioni alla colonna 4 del modello (stessa ipotesi di perfezionamento attivo).
L’altra riflessione da fare riguarda il calcolo della periodicità. Sono soprattutto i trimestrali a dover stare attenti e tenere sotto controllo continuo il volume degli scambi e delle prestazioni di servizi intraUe. La necessità di un attento monitoraggio nasce dal fatto che, come già chiarito dal Dm 22 febbraio 2010 e ora ribadito dalle Dogane, se si supera la soglia prevista ai fini statistici nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre già dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Esemplificando, se un contribuente con obbligo di presentazione trimestrale, in data 20 febbraio, ha superato il limite dei 200mila euro di acquisti intraUe, diventa mensile già a partire dal 1° marzo, con la conseguenza che dovrà presentare l’Intra 2-bis (ai soli fini statistici) entro il 25 aprile in riferimento al mese precedente. La presentazione degli elenchi in relazione ai mesi precedenti è invece facoltativa.
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