Adempimenti

Investimenti all’estero, l’Ivafe fa i conti con il periodo di detenzione

Nella compilazione del modello Redditi va prestata attenzione alle variazioni a seguito di apporti di capitale

di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Tra le novità dei modelli dichiarativi 2021 vi è l’estensione - introdotta dall’articolo 1, commi 710 e 711, della lege 160/2019 - dell’ambito soggettivo di Ivafe (e Ivie) alle società semplici ed enti non commerciali residenti (si veda l’articolo).

L’ampliamento dei soggetti debitori dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero va coordinato con l’articolo 134 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) che, nell’ottica di avvicinare l’Ivafe all’imposta di bollo, ha introdotto anche per la prima regole differenti tra persone fisiche e soggetti diversi.

Così, per società semplici ed enti non commerciali, l’Ivafe:

•è pari a 100 euro sui conti correnti e libretti di risparmio (in luogo di 34,20 euro per le persone fisiche);

•è plafonata a 14mila euro; in pratica non è dovuta sulla parte degli investimenti finanziari che eccedono 7 milioni di euro (per le persone fisiche non sono previsti limiti).

Per il resto valgono le stesse regole già note per le persone fisiche quali l’aliquota di imposta dello 0,2% e l’applicazione dell’imposta su conti correnti soltanto se la giacenza media annua supera 5mila euro (a questo fine, secondo quanto precisato dalla circolare 28/E/2012, occorre sommare conti e libretti detenuti presso lo stesso intermediario).

Come per le persone fisiche, permangono inoltre differenze rilevanti rispetto all’applicazione dell’imposta di bollo. Quest’ultima si applica sui depositi titoli (ad esempio azioni, obbligazioni, fondi comuni) nella misura dello 0,2% del valore che emerge dall’estratto conto periodico (se annuale rileverà ad esempio la giacenza al 31 dicembre), mentre per i titoli all’estero l’imposta è dovuta in base ai giorni di detenzione (il cui numero va indicato nella colonna 10 dei righi RW1 e seguenti).

I prodotti finanziari omogenei

Le difficoltà compilative sono - soltanto parzialmente - mitigate dalla possibilità, per più operazioni della stessa natura, di riportare i dati aggregati indicando cumulativamente i prodotti finanziari omogenei (con identico codice «investimento» e «Stato estero»): in questo caso nel quadro RW vengono indicati i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, nonché la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza e l’Ivafe dovuta.

La detenzione

Un metodo di facile gestione sarebbe quello «supersemplificato» illustrato nella circolare 12/E del 2016, risposta 14.1. La circolare afferma, infatti, che per le operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine del periodo di detenzione si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:

1) si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;

2) in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

Purtroppo, però, la stessa circolare precisa che per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013. La semplificazione, quindi, viene del tutto azzerata.

Il tasso di cambio

Anche per i nuovi soggetti diversi dalle persone fisiche, le attività finanziarie in valuta estera devono essere riportate nel quadro RW sulla base del controvalore in euro calcolato al tasso di cambio individuato nel provvedimento dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir: ad esempio per un titolo detenuto alla data del 31 dicembre 2020 si farà riferimento al cambio medio del mese di dicembre indicato nel provvedimento del 7 gennaio 2021 (importo che diventerà il valore iniziale da dichiarare nel modello Redditi 2022).

Saldo e acconti

Per le società semplici ed enti non commerciali, trattandosi di prima annualità soggetta all’Ivafe, l’effetto finanziario risulta necessariamente amplificato: oltre al saldo (codice 4043) corrispondente all’intera imposta dovuta per il periodo di imposta del 2020, vanno versati anche gli acconti 2021 (codici 4047 e 4048).

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