Iperammortamento, l’acconto versato congela le regole a cavallo tra due anni
Nel caso di accettazione dell’ordine del venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto in un periodo d’imposta, le regole vigenti in questo periodo, in materia di iperammortamento, restano ferme, anche se la consegna del bene avviene oltre il termine di legge, in presenza di una diversa disciplina.
È uno dei temi trattati dalla Dre Emilia-Romagna in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall’Odcec di Forlì (prot. n. 909-10/2019). Si tratta di un chiarimento atteso, applicabile anche nel passaggio tra maggiorazione del costo in vigore fino al 2019 e credito d’imposta vigente nel 2020.
L’iperammortamento ha avuto una diversa scansione temporale, ciascuna caratterizzata da un proprio provvedimento agevolativo che non costituiva una semplice riapertura dei termini precedenti. In particolare:
● l’articolo 1, comma 9 della legge n. 232/2016 ha agevolato (con una maggiorazione del 150% ai fini dell’ammortamento) gli investimenti effettuati nel 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 con la “prenotazione” di ordine e acconto nel 2017);
● l’articolo 1, comma 30 della legge n. 205/2017 ha agevolato (sempre al 150%) gli investimenti effettuati nel 2018 (ovvero nel 2019 con il medesimo meccanismo di “prenotazione” nel 2018);
● l’articolo 1, comma 60 della legge n. 145/2018 ha agevolato (con percentuali decrescenti all’aumentare del costo ma con il limite di 20 milioni di euro) gli investimenti effettuati nel 2019 (ovvero nel 2020 con “prenotazione” nel 2019).
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 185 e seguenti) ha trasformato l’agevolazione in un credito d’imposta (nel limite di 10 milioni di euro) applicabile agli investimenti 2020 o realizzati entro il 30 giugno 2021 se prenotati nel 2020.
Il dubbio riguardava l’ipotesi in cui l’acconto sia stato versato – con accettazione dell’ordine - in presenza di una determinata legge (ad esempio nel 2017) ma il bene, per un ritardo di produzione, venga acquisitooltre il termine previsto dalla legge n. 232/2016, ad esempio nel 2019 o nel 2020, in presenza di una diversa disciplina. A quale legge fare riferimento? Secondo la Dre Emilia-Romagna (ed in conformità a quanto sostenuto sul Sole 24 Ore del 26 novembre) si applicano le regole vigenti nell’anno di versamento dell’acconto (il 2017 nell’esempio) anche se nel frattempo la disciplina è mutata, applicando per analogia i principi espressi ad altri fini nella Circolare n. 8/E/2019 (risposte rese a Telefisco dell’anno scorso).
Con l’occasione sono stati posti all’agenzia altri due quesiti, riguardanti investimenti (in proprietà nel primo caso, in locazione finanziaria nel secondo) caratterizzati da un ritardo nell’interconnessione o nella perizia, che ha portato l’impresa ad applicare nel primo anno il superammortamento e dal secondo anno l’iperammortamento. Il caso è trattato nell’esempio n. 9 della circolare n. 4/E/2017, ma l’aliquota di ammortamento ivi utilizzata (20%) semplifica i calcoli. L’esempio di cui alla consulenza giuridica riguarda un bene ad aliquota 15,5% e, tra le tre soluzioni prospettate, viene considerata corretta quella che applica tutte quote costanti di iperammortamento ridotto, sino al residuo dell’ultimo anno.
Infine, in caso di acquisizione in leasing di un bene nel 2018, entrato in funzione ed interconnesso nello stesso periodo ma con perizia asseverata nel 2019 (risoluzione n. 27/E/2018), si stanzia (sulla quota capitale del leasing) un superammortamento nel 2018 ed un iperammortamento a partire dal 2019. Tuttavia, poiché il contratto ha una durata pari a 60 mesi, ma una deduzione teorica fiscale di 42 (aliquota di ammortamento 15%), il dubbio riguardava a partire da quale data iniziare a conteggiare i 42 mesi per fruire dell’agevolazione. In questo caso la Dre opta per il 1° gennaio 2019, vale a dire l’inizio del periodo d’imposta in cui si verificano tutte le condizioni necessarie per l’iperammortamento.