Irap da calcolare con regole ordinarie in caso di fallimento con esercizio provvisorio
Nel caso di fallimento con esercizio provvisorio dell’impresa (articolo 104 della legge fallimentare) la base imponibile Irap si determina applicando le regole ordinarie del tributo alla complessiva attività svolta, senza operare alcuna distinzione tra attività liquidatoria e attività derivante dall'esercizio provvisorio.
È questo il contenuto della risposta resa in questi giorni dalla Diregione regionale dell’agenzia delle Entrate dell’ Emilia-Romagna a una istanza di interpello (protocollo 909-237/2019) proposta per conto di un curatore fallimentare. Il principio affermato – condivisibile anche a livello semplificatorio – riguarda una ipotesi in cui erano sorte alcune perplessità, alimentate dalle scarse indicazioni ritraibili sia dalla norma che dalle istruzioni ai modelli dichiarativi.
L'articolo 104 della legge fallimentare prevede che il Tribunale possa disporre che l'impresa fallita continui a svolgere la propria attività per un periodo limitato, al fine di evitare il danno che potrebbe derivare da una repentina interruzione delle operazioni in corso.
Ai fini Irap, l’articolo 19, comma 6, del Dlgs 446/1997 (aggiornato sostituendo il rinvio agli articoli 10 e 11 del Dpr n. 600/1973, con l'articolo 5 del Dpr 322/1998) prevede l'obbligo del curatore (successivamente alla dichiarazione inziale) alla presentazione della dichiarazione per i periodi d’imposta successivi alla dichiarazione di fallimento solo nel caso in cui venga disposto l'esercizio provvisorio.
In tale ipotesi, tuttavia, non era chiaro come determinare la base imponibile, ipotizzando ad esempio che la attività “caratteristica” possa determinare componenti positivi di reddito, mentre quella “liquidatoria” produca, contemporaneamente, componenti negativi.
Peraltro, potrebbe anche accadere che le due gestioni potrebbero produrre anche risultati a segni invertiti.
In proposito il caso sottoposto alla Dre era emblematico, in quanto la società fallita era attiva nel settore immobiliare e l'esercizio provvisorio riguarda le attività alberghiera e immobiliare. È probabile che i redditi e le plusvalenze di queste due attività potessero concorrere nello stesso periodo d'imposta con le perdite e le minusvalenze della gestione liquidatoria, con conseguenze assai differenti se le due “gestioni” fossero state oggetto di separazione ai fini Irap.
Concordando con la soluzione proposta dall'interpellante, la Dre emiliana ha affermato che il decreto Irap non contiene norme specifiche per la determinazione della base imponibile in costanza di esercizio provvisorio, dovendosi, quindi, applicare le regole ordinarie.
L'imposta, pertanto, va calcolata sull'unico valore della produzione, a cui concorrono tutte le operazioni svolte nel periodo d’imposta, senza operare alcuna distinzione tra attività liquidatoria in senso stretto ed attività derivante dall’esercizio provvisorio.