Irap, possibile il ricalcolo con l’aliquota ridotta
Irap con clausola di salvaguardia al 3,75% per i contribuenti che intendono avvalersi del metodo previsionale per il calcolo del secondo acconto in scadenza lunedì 1° dicembre. Infatti, nonostante l'articolo 5 della bozza Ddl di Stabilità 2015 - ora all'esame della Camera - preveda l'abrogazione, con effetto retroattivo (dal periodo d'imposta 2014) delle riduzioni ai fini Irap introdotte dall'articolo 2 del Dl 66/2014, rimane comunque salvo il comportamento dei contribuenti che applicando la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 2 (comma 2) del decreto procedono al ricalcolo dell'anticipo con il metodo previsionale sulla base dell'aliquota del 3,75 per cento. Ma vediamo con ordine quali sono i parametri con cui deve essere gestito l'adempimento in scadenza per quanto riguarda l'Irap.
I soggetti obbligati
I versamenti in acconto ai fini Irap devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. L'anticipo va quindi versato nella misura del 100% per le persone fisiche e società di persone, del 101,50% per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali nonché per i soggetti a questi assimilati. Sono obbligati al pagamento dell'acconto i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Irap 2014 (redditi 2013) con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo pari o superiore a 52 euro nel caso di soggetti Irpef. Per i contribuenti assoggettabili all'Ires, invece, l'anticipo risulta dovuto qualora tale importo sia pari o superiore a 21 euro. L'acconto Irap va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103 euro; in caso contrario si può versare in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 2014.
La scelta del metodo
Con il metodo storico il calcolo va effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il periodo precedente (2013) risultante dalla dichiarazione Irap 2014 (rigo IR21); in questo caso è chiaro come il conteggio non possa che essere condotto con l'utilizzo dell'aliquota in vigore (3,9% ordinaria). Con il calcolo previsionale, invece, si utilizza il riferimento all'imposta che si presume sarà dovuta per l'anno in corso (2014).
Le aliquote Irap
Per il calcolo sulla base del previsionale, come sopra riferito, l'articolo 2, comma 1, del Dl 66/2014 aveva previsto, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione generalizzata del 10% delle aliquote Irap (quindi dal 3,9% al 3,5% per l'ordinaria) applicabili come disciplinate dall'articolo 16 del Dlgs 446/1997. Nell'ambito della stessa norma era inoltre inserita, al successivo comma 2, una clausola di salvaguardia in relazione alla quale, ai soli fini della determinazione dell'acconto 2014, secondo il metodo previsionale l'imposta andava quantificata sulla base di specifiche aliquote stabilite dalla stessa norma.Nello scenario così delineato si è inserito il Ddl di Stabilità 2015 che seppur in corso di approvazione, ha comunque in programma l'abrogazione, con effetto retroattivo (così facendo, dunque, la norma si dovrà considerare come mai entrata in vigore) della programmata riduzione dell'aliquota Irap. La disposizione, tuttavia, non abroga la clausola di salvaguardia in relazione al calcolo dell'acconto su base previsionale. Alla luce di queste considerazioni, dunque, i soggetti che decidessero di rideterminare l'acconto Irap 2014 ricorrendo al metodo previsionale, una volta stimato il valore della produzione, possono così continuare a conteggiare l'imposta dovuta utilizzando le aliquote appositamente stabilite dal Dl 66/2014. Al riguardo va ricordato che l'aliquota ordinaria per il ricalcolo dell'acconto previsionale è stata fissata al 3,75 per cento. Mentre è pari al :
- 4,5% per le banche;
- 5,70% per le assicurazioni;
- 1,80% per il settore agricolo;
- 4% per i concessionari.
Le Regioni in disavanzo sanitario
Infine, per l'aliquota applicabile anche sul previsionale va comunque ulteriormente verificata la situazione della singola Regione, in quanto per quelle in disavanzo sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia) nella determinazione dell'acconto va sempre considerato l'ulteriore aumento dell'aliquota ordinaria previsto nella misura massima dello 0,92 per cento.