Irap: le Regioni non possono variare l’aliquota prevista
La precisazione nella risoluzione numero 1 del 2021 delle Finanze sul caso del «metodo retributivo» in Campania e Molise
L’aliquota Irap relativa alle pubbliche amministrazioni è stabilita dalla legge e non è manovrabile dalle Regioni. Per questo motivo, la stessa non subisce neppure le maggiorazioni automatiche previste nei casi di deficit regionali del servizio sanitario.La precisazione è contenuta nella risoluzione numero 1 del 2021 del Dipartimento delle Finanze.
La questione è sorta con riferimento al quesito rivolto da alcuni enti pubblici che chiedevano di conoscere l’aliquota applicabile per il metodo cosiddetto retributivo nelle regioni Calabria e Molise, nelle quali è vigente un piano di rientro dai deficit sanitari. In particolare, fermo restando che la misura di legge è pari all’8,5%, si chiedeva se a questa dovesse aggiungersi la maggiorazione di 0,15 punti percentuali prevista in tali casi.
Le Finanze hanno in primo luogo ricordato la specialità dell’aliquota relativa al settore pubblico, disposta dalla normativa istitutiva. Essa non è in alcun modo manovrabile dalle Regioni che possono variare la misura di base ordinaria del 3,9% ma non quella dell’8,5%. In proposito, la risoluzione ricorda correttamente che l’Irap non è un tributo regionale ma un tributo statale attribuito per legge alle Regioni. Ne consegue che queste ultime possono esercitare su di esso solo i poteri consentiti dalla disciplina nazionale.
Il documento di prassi prosegue con la ricognizione delle fattispecie in cui trovano applicazione le maggiorazioni di legge collegate al ripianamento dei disavanzi della gestione del servizio sanitario. Si tratta in particolare degli articoli 1, comma 174, legge 311/2004, e 2, comma 86, legge 191/2009. Il primo si riferisce alla mancata adozione dei provvedimenti necessari per la copertura del disavanzo sanitario, il secondo al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro. Quest’ultima ipotesi è proprio quella che si è verificata nelle Regioni Calabria e Molise e comporta l’applicazione della maggiorazione Irap di 0,15%. Tutte le misure sopra individuate tuttavia si riferiscono solo alle aliquote suscettibili di variazioni e non anche a quelle speciali, fissate dalla legge. Di conseguenza, anche nelle Regioni oggetto di aggravi d’imposta, correlati al rientro del deficit, l’aliquota Irap per gli enti pubblici resta comunque stabilita all’8,5%. S’intende peraltro che laddove l’ente abbia deciso di separare l’imposta per le gestioni «commerciali», limitatamente al valore della produzione di queste ultime, il tributo sarà dovuto nella misura eventualmente maggiorata, come per la generalità delle imprese.