Isa, nessuna premialità quando c’è una causa di esclusione
Non è possibile accedere ai benefici anche in caso di raggiungimento del punteggio previsto
I soggetti per i quali opera una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, laddove applichino ugualmente l’Isa non possono comunque accedere, in caso di raggiungimento del punteggio previsto, ai benefici del sistema premiale. È quanto chiarisce la circolare 16/E/2020 varata lo scorso 16 giugno (paragrafo 8.1).
La problematica
Come noto gli Isa, così come gli studi di settore, prevedono alcune cause di esclusione dalla loro applicazione. È all’articolo 9-bis, comma 6 del decreto n. 50/2017 che sono contenute le disposizioni normative circa le cause d’esclusione dagli Isa, illustrate per la parte operativa nelle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli pubblicati dall’agenzia delle Entrate.
La ratio dell’esclusione deve essere ricercata nel fatto che, gli studi di settore prima e gli Isa poi, sono stati creati come strumenti che, operando su base statistica cercano di cogliere le peculiarità dei soggetti che operano in condizioni di normalità.
Le cause di esclusione previste per gli Isa, tuttavia, sono maggiormente stringenti rispetto a quelle che erano state messe in campo per gli studi di settore; questo a motivo del fatto che, mentre gli studi di settore erano uno strumento di accertamento la cui necessità era quella di monitorare il maggior numero di soggetti possibile, gli Isa nascono, almeno nella filosofia, come strumento premiale.
Ecco perché in tutte le ipotesi in cui vi è un periodo d’imposta diverso dai 12 mesi, o un’operazione straordinaria in prosecuzione (qualora si verifica l’ipotesi di cessazione o inizio attività - esempio. conferimento d’azienda con fine ed inizio attività di entrambi i soggetti coinvolti-) gli Isa non si applicano.
Nel documento di prassi l’Agenzia risponde così ad uno specifico quesito in relazione al quale si chiede se un contribuente interessato da una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa possa accedere a benefici previsti dal sistema, qualora con la compilazione volontaria del modello Isa raggiunga il punteggio necessario per accedere al premiale.
La risposta
L’agenzia ricorda che ai fini di una corretta interpretazione dei risultati derivanti dall’applicazione degli Isa, occorre evidenziare che gli stessi costituiscono uno strumento idoneo a rappresentare l’andamento dell’attività economica in condizioni di normalità, ossia in quelle condizioni di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento per la gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività.
L’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento (sono tali tutte quelle per le quali è prevista una causa di esclusione) per la costruzione degli indici stessi, non fornisce invece garanzie di totale affidabilità dei risultati.
Il giudizio di affidabilità fiscale che emerge dall’applicazione degli Isa, sempre secondo quanto chiarito dalle Entrate, può legittimamente produrre gli effetti previsti dalla norma istitutiva solo in determinate condizioni che consentano la corretta applicazione degli Isa stessi.
In conseguenza di ciò se ricorre una causa di esclusione il modello Isa non va mai presentato. Va detto, ulteriormente che in presenza di causa di esclusione si ha il diniego all’accesso al regime premiale previsto nell’ipotesi di punteggio superiore a 8 assegnato dall’applicativo Isa.