Adempimenti

Isa, si apre la partita sui ricavi per l’adeguamento dei valori

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Sebbene gli Isa non rilevino, almeno dichiaratamente, direttamente ai fini dell’accertamento, è consentito comunque al contribuente che intende migliorare il proprio indice di affidabilità, di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi di reddito, anche se non risultanti dalle scritture contabili.

In quest’ultimo caso sono dovute le maggiori imposte dirette (Irpef o Ires e Irap) oltre l’Iva, da corrispondersi entro il termine di versamento del saldo delle imposte (30 settembre 2019), eventualmente anche in forma rateale. L’adeguamento sarà completamente gratuito ossia non verrà gravato da sanzioni e/o interessi aggiuntivi.

La novità, rispetto agli studi di settore e ai parametri, sta nel fatto che, ora è il contribuente a decidere a che livello adeguarsi.

L’agenzia delle Entrate in occasione del videoforum «I nuovi Isa» organizzato il 17 luglio scorso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (si veda il Sole 24 Ore di ieri), a cui ha partecipato anche la Sose, ha avuto modo di ribadire che per il contribuente è ovviamente possibile “adeguarsi” anche per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa.

Si ricorda, infatti, che il software suggerisce come valore di adeguamento l’importo utile a massimizzare il punteggio Isa. In altre parole il sistema “lavora” in questo modo:

per gli indicatori elementari di affidabilità presenta il valore tale da guidare l’indice al 10 (voto massimo);

per gli indicatori di anomalia, il cui valore è pari a 1 la cifra proposta è quella che serve per eliminare l’anomalia e quindi l’indice stesso;

per gli indicatori di anomalia il cui range di risultato varia da 1 a 5, il software, invece, propone l’importo di ricavi in grado di massimizzare l’indice (voto pari a 5). Tale valore non permette però di eliminare l’anomalia.

Pertanto, in presenza di un indicatore di anomalia con voto da 1 a 5 bisognerà superare obbligatoriamente la cifra proposta se si vuole eliminare definitivamente l’indice.

In questa sede si ribadisce, tuttavia, che il sistema non propone valori soglia di adeguamento tali da permettere il raggiungimento di un voto specifico. In buona sostanza se il contribuente volesse conseguire un voto pari a 6,01 (evitando l’inserimento nelle liste selettive) o ad 8 (voto minimo per raggiungere il premiale) dovrà procedere per tentativi provando così ad avvicinarsi al risultato desiderato.

In ultima analisi si evidenzia, come ribadito dall’agenzia delle Entrate nel videoforum del 17 luglio, che vi sono alcuni indicatori che non sono reattivi all’aumento dei ricavi. Per questi indici, quindi, l’eventuale adeguamento non comporta alcun miglioramento degli stessi.

Si tratta ad esempio dell’indice relativo ai costi residuali di gestione, di quello riguardante la «Durata e il decumulo delle scorte», ma anche degli indicatori «Incidenza degli ammortamenti» e dei «costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti locazione finanziaria». Per tali indicatori al fine di risolvere l’anomalia sarà necessario analizzare le singole variabili che compongono l’indicatore agendo su di esse per rimuovere l’incoerenza. Per l’indice riguardante gli oneri residuali di gestione, ad esempio, una buona “medicina” potrebbe essere quella di compilare con maggior cura i campi “interni” di dettaglio del rigo F23 del modello.

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