Adempimenti

ISA/2 - Obbligate le coop a mutualità prevalente

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di Gabriele Sepio

Per le cooperative a mutualità prevalente che non operano in via esclusiva a favore dei soci è obbligatoria la compilazione degli indici di affidabilità (Isa), mentre sono esclusi gli enti che applicano il regime agevolato della legge 398/91. Queste alcune delle precisazioni fornite dalle Entrate nella circolare pubblicata ieri ( circolare 20/E ), con cui l’Agenzia torna a fare il punto sulla disciplina dei nuovi indici di affidabilità che hanno sostituito gli studi di settore. Le prime indicazioni su questo tema risalgono allo scorso 2 agosto ( circolare 17/E ) e hanno interessato sia le modalità di compilazione del modello Isa, sia i soggetti esonerati dai nuovi obblighi. Con il documento reso noto ieri si aggiungono ulteriori elementi da tenere in considerazione in vista degli adempimenti.

Con riguardo alle società cooperative, viene confermata l’esclusione dagli Isa per quelle che operano esclusivamente a favore dei soci/utenti.

Al contrario, per le coop a mutualità prevalente l’obbligo permane, in linea con quanto previsto dalla precedente disciplina degli studi di settore. Tuttavia, si legge nella circolare, in questo caso occorre comunque considerare che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici suscettibili di incidere anche in maniera rilevante sui ricavi percepiti (si veda la circolare 110/E/99). Di conseguenza, laddove tali fattori abbiano condizionato negativamente il risultato degli Isa, la cooperativa a mutualità prevalente potrà indicare questa circostanza nelle note aggiuntive al modello Isa, onde evitare contestazioni. Confermata è anche l’ulteriore causa di esclusione soggettiva per i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari, tra cui rientrano le associazioni e società sportive dilettantistiche, e gli altri enti (pro loco, bande musicali amatoriali, cori e compagnie teatrali amatoriali e così via) che applicano il regime della legge 398/91. Con riguardo ai secondi (pro loco, bande e così via), vale la pena precisare che l’esonero ha natura temporanea. Il Dlgs 117/17 ha abrogato la disposizione che estendeva a questi enti il regime di favore della legge 398 (articolo 9-bis del decreto legge 417/91), per cui con la piena operatività della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione Ue) pro loco, associazioni bandistiche e amatoriali non potranno più esercitare l’opzione per detto regime, né quindi fruire del citato esonero dagli Isa.

A riforma completa, infine, gli Ets che opteranno per i nuovi regimi forfettari previsti dal Dlgs 117/17 (articolo 80 e 86)e le imprese sociali (di cui al Dlgs 112/17) saranno esclusi dall’applicazione degli Isa, restando invece l’obbligo per gli altri enti non profit che svolgono attività commerciale.

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