ISA/3 - Sanzione fino a 2mila euro per l’errore nella gestione degli Isa
A distanza di 20 giorni dalla scadenza (in proroga) dei versamenti dichiarativi 2018 da parte dei soggetti «Isa», la confusione e il disagio che ne consegue, regnano sovrani.
Le circolari 1 7/E e 20/E delle Entrate non hanno certamente sgombrato il campo dai tanti dubbi che gli operatori si trovano ad affrontare.
A questo si aggiungono i diversi rilasci delle versioni revisionate del software «il mio Isa» e la pubblicazione in pieno agosto di un provvedimento che, pur non contenendo interventi di ampio spettro (le modifiche hanno riguardato sostanzialmente i soli Isa AG40U - AG50U e AG69U e per questioni non massive), ha contribuito comunque ad alimentare il disorientamento.
Per queste ragioni (comprensibilmente) si moltiplicano di giorno in giorno le richieste per intervenire sugli strumenti o rendendoli meramente facoltativi, o sterilizzandone gli effetti qualificando gli Isa 2018 come sperimentali.
In questo contesto a dir poco caotico ci si interroga su quali possano essere le conseguenze sanzionatorie laddove il contribuente dovesse commettere degli errori nella gestione degli Isa.
Per l'omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti, si applica la sanzione amministrativa variabile da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.
L'Agenzia però, prima della contestazione della violazione, dovrà comunque mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Anche nel caso di omessa presentazione del modello Isa è prevista l'irrogazione solo di una sanzione fissa, senza l'applicazione delle maggiorazioni che erano previste per gli studi di settore (articolo 8 ultimo periodo del comma 1 del Dlgs 471/1997). Il dato è ricavabile dal comma 16 dell'articolo 9 bis del Dl 50/2017.
Nel caso di omessa presentazione del modello Isa è però previsto che l'agenzia delle Entrate possa procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'Irap e dell'Iva (ex articoli 39, comma 2, del Dpr 600/1973 e 55 del Dpr 633/1972).
Non sono applicabili, invece, agli Isa le sanzioni di cui all'articolo 39 comma 2 lettera d-ter del Dpr 600/1973 (possibile accertamento induttivo anche in caso di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli Sds non sussistenti e infedele compilazione dei modelli con una differenza superiore al 15%, o comunque a euro 50mila, tra i ricavi/compensi stimati e quelli indicati in dichiarazione).
Analogamente a quanto già disposto per gli studi, è prevista anche per gli Isa l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito «invito» al contribuente a trasmettere il modello, qualora in sede di invio telematico lo stesso non sia stato allegato al modello Redditi in assenza di una valida causa di esclusione.
Nella circolare 17/E/2019 l'agenzia delle Entrate ha anche chiarito che le norme, che rinviano alle disposizioni in materia di studi e parametri, si intendono adottabili anche per gli Isa, tranne che per quelle specificatamente applicabili all'attività di controllo. Pertanto la disposizione contenuta al comma 1 nell'ultimo periodo dell'articolo 8 Dlgs 471/1997 la quale prevede che «si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate", non trova spazio nel mondo Isa.
Ciò perché l'articolo 9 bis del Dl 50/2017 prevede già nei casi di omissione, inesatta o incompleta della comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa una graduazione della misura della sanzione applicabile anche in ragione del comportamento tenuto dal contribuente.
Stante il caos che si è generato in ambito Isa quest'anno ci si interroga però se non possa rendersi applicabile comunque la causa di non punibilità prevista dall'articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 6 del Dlgs 472/1997. O, in alternativa, la riduzione alla metà del minimo prevista dal comma 4 dell'articolo 7 dello stesso Dlgs 472/1997.
Per approfondire: Isa - guida pratica a cura di Gian Paolo Ranocchi, in edicola e on line