Iva, dal 31 luglio scatta l’omessa dichiarazione
È scaduto lunedì 30 aprile 2018 il termine per presentare la dichiarazione annuale Iva 2018, per l’anno 2017. Per i ritardatari, è già tempo di perdono. In caso di mancato invio telematico del modello Iva 2018 entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2018, il contribuente può comunque inviare il modello in ritardo.
Se lo fa entro 90 giorni dalla scadenza (calcolo dei 90 giorni: 31 di maggio, 30 di giugno e 29 del mese di luglio), cioè entro il 29 luglio 2018, che slitta a lunedì 30, si è in presenza di una dichiarazione tardiva, quindi, non omessa. Se l’invio avviene dopo il 30 luglio, invece, la dichiarazione viene considerata omessa.
Può capitare che, dopo l’invio, l’agenzia delle Entrate scarti il file per anomalie. In questo caso, si deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto. L’invio si considera tempestivo se il file viene accettato dal sistema.
La dichiarazione è considerata presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data unicamente dalla comunicazione di ricevimento. In caso di scarto del file, la regola è che è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i cinque giorni lavorativi successivi, escludendo perciò il sabato, la domenica e le festività.
Può essere il caso di un modello Iva 2018 inviato il 30 aprile 2018, che è stato scartato lo stesso giorno. Per il calcolo dei cinque giorni lavorativi successivi, si devono escludere il 1° maggio festivo, il 5 maggio sabato, e il 6 maggio domenica. I cinque giorni successivi al 30 aprile scadono perciò il giorno 8 maggio 2018.
Per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10, cioè a 25 euro, con ravvedimento operoso.
Se il modello Iva 2018 viene presentato dopo il 30 luglio, cioè dopo i 90 giorni dal 30 aprile 2018, è considerato omesso e si applica la sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a mille euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all’invio telematico come, ad esempio, i commercialisti e i consulenti del lavoro, l’articolo 7-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede, a carico dei medesimi, una sanzione da 516,46 a 5.164,57 euro, ravvedibile secondo le modalità contenute nella circolare 27 settembre 2007, n. 52/E. Per gli intermediari abilitati, può essere prevista la revoca dell’abilitazione alla trasmissione dei modelli, quando nell’attività di invio vengono commesse gravi o ripetute irregolarità.