Controlli e liti

Iva, ok al rimborso al cedente dopo la definizione agevolata della lite pendente

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di Luigi Lovecchio

La definizione agevolata della lite avente ad oggetto l’Iva indebitamente detratta, effettuata dal cessionario, consente al cedente, da un lato, di restituire il 90% dell’imposta addebitata al cessionario, dall’altro, di presentare a sua volta istanza di rimborso all’Erario, entro due anni dal pagamento. Con le risposte a interpello n. 128 e 129 , ieri l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla efficacia della sanatoria sulla generalità delle controversie relative alla contestazione di indebita detrazione di Iva.

Il caso riguardava una operazione presentata come plurime cessioni di beni e prestazioni di servizi, riqualificata dall’Agenzia come cessione d’azienda. Per l’effetto, le Entrate hanno spiccato un avviso di accertamento in capo al cessionario avente ad oggetto l’Iva indebitamente detratta. Nel contempo, l’amministrazione provvedeva a notificare un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta. Tali avvisi venivano tutti impugnati dalle parti interessate. Il cessionario ha manifestato l’intenzione di definire la controversia riferita all’Iva non detratta, versando il 90% dell’imposta in contestazione, trattandosi di lite già incardinata davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Il cedente chiede pertanto di sapere: a) se una volta chiuso il contenzioso del cessionario, si possa ritenere definito il rapporto relativo all’imposta; b) se, conseguentemente, il cedente possa procedere alla restituzione dell’Iva indebitamente addebitata al cessionario, ai sensi dell’articolo 30-ter del Dpr 633/1972; c) infine, se il cedente possa proporre istanza di rimborso all’Erario, entro due anni dall’avvenuta restituzione dell’importo refuso al cessionario. L’istante chiede peraltro di sapere se la procedura di cui all’articolo 30-ter possa essere applicata anche ad annualità antecedenti la sua entrata in vigore.

La risposta delle Entrate è positiva su tutti i fronti. Innanzitutto, si ricorda che la prima condizione di procedibilità del medesimo articolo 30-ter del Dpr 600/1973, è che si sia in presenza di imposta definitivamente accertata. Tale condizione appare nella specie soddisfatta una volta che la lite in questione si sia chiusa con una sentenza di cessata materia del contendere, da parte della Ctp, in esito alla positiva liquidazione dell’istanza di sanatoria proposta dal cessionario. Viene poi rilevato che, affinché il cedente possa proporre istanza di rimborso al Fisco, occorre che l’imposta sia stata materialmente restituita al cessionario e che non siano decorsi due anni dalla restituzione.

L’agenzia delle Entrate rileva inoltre che l’istanza di rimborso del cedente non può eccedere l’importo effettivamente versato dal cessionario, per effetto della definizione agevolata, e cioè il 90% del tributo. Allo scopo, si tiene conto del periodo di dilazione scelto da quest’ultimo nell’istanza di sanatoria. Nessun dubbio infine sulla natura meramente procedimentale dell’articolo 30-ter, che lo rende senz’altro applicabile anche alle annualità precedenti alla sua emanazione.

Gli approfondimenti

L’iter procedurale e le regole per la definizione agevolata delle liti pendenti e in Cassazione (clicca qui per consultarlo)
a cura di Laura Ambrosi
Tratto da Condono24 (www.condono24.com)

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 128/2019

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 129/2019

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