Iva nel Paese del committente se a prevalere è la manutenzione
L'Agenzia fa chiarezza su una prestazione di servizi complessa con la consulenza giuridica 4/22. La valutazione va effettuata in base a volontà delle parti e causa del contratto
Ai fini della territorialità Iva la fornitura di servizi manutentivi su elicotteri effettuati sulla base del metodo del cambio standard va qualificata quale prestazione generica e, in quanto tale, va tassata nello Stato del committente.
La consulenza giuridica 4/2022 delle Entrate qualifica, a buona ragione, quale prestazione di servizio complessa un’operazione in cui rispetto alla sostituzione di una componente usurata del velivolo si ritiene prevalente il servizio di manutenzione diretto a garantire l’efficienza del mezzo.
Il caso specifico vede coinvolti un costruttore Ue di elicotteri e una service station IT i quali stipulano con l’acquirente finale IT (nonché proprietario del velivolo) un contratto «Pbh» diretto a mantenere la costante aeronavigabilità dell’elicottero. Sulla base di un rapporto di mandato senza rappresentanza, la service station effettua i servizi in nome proprio ma per conto del costruttore Ue ricevendo un corrispettivo dal cliente finale determinato in base alle ore di volo dell’elicottero e, dunque, non riconducibile al numero delle parti di ricambio consegnate. La fattura è parametrata al costo presunto di assistenza tecnica per usura (ore di utilizzo) del mezzo.
Il dubbio sull’Iva riguarda la corretta qualificazione della descritta operazione quale prestazione di servizi o cessione di bene. Sul tema, esiste copiosa giurisprudenza (unionale e interna) diretta a individuare il confine tra l’una e l’altra categoria entro cui ascrivere un’operazione ai fini Iva, utile laddove si è in presenza di contratti che sembrano richiamare sia il servizio che la cessione. Giusto per dare qualche riferimento, si ricordi della sentenza causa C-88/09, Graphic procédé (ma anche le sentenza causa C-231/94, causa C-41/04, causa C-111/05) in cui la Corte di giustizia, per stabilire se un’unica operazione composita debba essere qualificata come cessione di beni o prestazioni di servizi, ritiene che occorra individuarne gli elementi predominanti, i quali emergono dalle clausole contrattuali, ossia nella volontà delle parti. In tal senso sono esplicite anche le Entrate (risoluzione 220/E/2007) secondo cui se la volontà contrattuale è di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione (si veda anche la risoluzione 246/E/2008).
Nel caso del contratto di specie per il cliente è decisivo il poter disporre di un elicottero funzionante e adeguato al volo, obiettivo realizzabile solo attenendosi allo specifico programma di manutenzione. È dunque il facere, e non il dare, a connotare il rapporto contrattuale fra le parti e a qualificarlo di conseguenza quale servizio e, ai fini della territorialità Iva quale servizio generico e in quanto tale tassabile sempre nello Stato del committente.