Iva ridotta per l’impresa che ristruttura, raccoglie e smaltisce i rifiuti
Le conclusioni arrivano con la consulenza giuridica n. 11 dell’agenzia delle Entrate
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (eventualmente contenenti amianto) provenienti da interventi di recupero edilizio possono beneficiare dell’aliquota ridotta Iva al 10% solo se le prestazioni, astrattamente qualificabili come accessorie all’attività edilizia, sono eseguite dallo stesso soggetto.
Queste, in sintesi, le conclusioni cui perviene l’agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 11 del 27 agosto, rispondendo alla richiesta formulata da un’associazione che riunisce imprese attive nel settore del trasporto del materiale prodotto durante le attività edili.
Nello specifico, l’istante domanda se possa ritenersi applicabile la riduzione d’aliquota tanto alle prestazioni rese dai trasportatori che avviano allo smaltimento i rifiuti derivanti dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato, quanto alle prestazioni fornite dall’impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti conferiti dal trasportatore.
Le norme invocate sarebbero quelle contenute nei numeri 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
Nella risposta, l’amministrazione finanziaria dapprima esclude l’applicabilità di tale ultima disposizione, posto che il n. 127-quinquiesdecies si occupa della cessione dei fabbricati oggetto di interventi di recupero. Successivamente si dedica a considerare se le prestazioni in questione siano riconducibili, in termini di accessorietà, a quelle di realizzazione degli interventi edili per i quali è prevista la riduzione d’aliquota (n. 127-quaterdecies).
Sul punto, le Entrate richiamano i criteri che consentono di qualificare un’operazione come accessoria ai sensi dell’articolo 12 del Dpr 633/72. Una prestazione è tale se integra, completa o rende possibile l’operazione principale, se è resa dallo stesso soggetto che effettua quest’ultima operazione e se è resa nei confronti dello stesso destinatario dell’operazione principale. Il tutto, in una logica di unitarietà (già sottolineata nelle risoluzioni 230/2002 e 337/2008); nel senso che non basta un vincolo di utilità della prestazione accessoria per sancirne il medesimo trattamento fiscale dell’operazione principale. Sebbene gli interventi di bonifica (comprendenti anche i servizi di trasporto dei rifiuti) possano considerarsi connessi in un legame di dipendenza funzionale alle attività di recupero immobiliare (operazione principale), essi non sono tuttavia eseguiti dallo stesso soggetto che realizza l’intervento edilizio. E tanto basta per escludere la ricorrenza del nesso di accessorietà in ottica Iva. Ne deriva che ai servizi della specie si applica l’imposta con l’aliquota ordinaria.