Professione

L’accesso alla moratoria sui prestiti non peggiora il profilo di rischio

L’impatto delle misure di sostegno alle imprese sul circuito di accesso al credito

di Paolo Rinaldi

I paesi europei stanno adottando misure che affrontano le conseguenze economiche della pandemia sugli individui e sulle imprese: moratorie pubbliche o private sui pagamenti dei prestiti, agevolazioni a nuovi finanziamenti, garanzie e altri interventi di sostegno diretto. Misure finanziarie fruibili su base volontaria, a semplice richiesta attraverso il Dl 18/2020, articoli 49 e 57. Tutte queste disposizioni transitano sul sistema bancario, il quale è sottoposto a un framework regolatorio e contabile che deve identificare i crediti in difficoltà (credit impaired assets) nei bilanci delle banche. L’epidemia comporterà che regolamenti recenti (la nuova definizione di default, il calendar provisioning e le linee guida sui crediti deteriorati) creeranno enormi problemi di accesso al credito, che si sommano alle difficoltà gestionali delle imprese e delle banche in questo periodo.

Modifica delle condizioni contrattuali

La definizione stessa di misura di forbearance – ovvero la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito a causa delle difficoltà finanziarie del debitore che potrebbero determinare una perdita per il finanziatore – crea notevoli problemi oggi nella valutazione del merito creditizio delle imprese che aderiscano a una moratoria. Il conseguente deterioramento della qualità del debitore costringerebbe la banca – a seconda dei contesti – ad una classificazione a stage 2 (come impresa in bonis ancora performing) o a stage 3 nel caso in cui la misura di concessione determini una perdita per la banca superiore ad un certo importo (nuova definizione di default).

Questo a maggior ragione sarebbe vero per le imprese che già in passato recente abbiano richiesto una moratoria (quindi siano già forborne), per le quali la seconda concessione di una moratoria potrebbe costringere la banca a classificarle a stage 3, ovvero credito deteriorato.

Gli interventi dei giorni scorsi

A fronte di questa situazione, sono intervenuti nei giorni scorsi i tre regolatori: Esma (European securities and markets authority), Eba (European banking authority) e Banca d’Italia.

Eba ha chiarito che le moratorie come articolo 56 e Abi, in quanto non rivolte a singole imprese, non devono essere considerate misure di forbearance ai fini Ifrs 9 e della nuova definizione di default: l’impresa che chiede moratoria, quindi, rimarrà in bonis anche ai fini di eventuali ulteriori richieste di nuova finanza. Identicamente, ai fini del conteggio dello scaduto, i periodi di moratoria non sono computabili e dunque non si incorrerà in default nemmeno per lo scaduto precedente alla data di riferimento del Dl 18/2020. Esma è intervenuta su Ifrs 9, il principio contabile utilizzato dalle banche per valutare i crediti, spiegando che le moratorie pubbliche e private non rappresentano in automatico un evento che determina un aumento rilevante del rischio di credito e dunque le imprese non dovranno subire un passaggio a stage 2 in automatico come invece accade oggi a fronte di questi eventi. Sia Eba che Esma sottolineano che le banche dovranno guardare alla capacità di lungo termine di mantenere standing creditizio delle aziende ed esercitare invece flessibilità notevole nel breve termine cercando di mitigare i passaggi di stage.

Banca d’Italia, con comunicazione del 25 marzo, ha precisato che non si potranno segnalare alla Centrale rischi riduzioni di accordato per le imprese che beneficiano delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 56, mentre per le sospensioni delle rate di cui alla lettera c), per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto».

La conclusione

Pare chiara l’intenzione del regolatore di impedire che le banche possano classificare a default queste posizioni di scaduto, e altrettanto nettamente favorire l’erogazione di nuova finanza alle imprese. Senza queste precisazioni, infatti, sarebbe estremamente difficoltoso procedere a nuovi finanziamenti per imprese che, senza l’intervento del legislatore, dovrebbero essere classificate con l’attributo di forborne. Siamo solo all’inizio degli interventi, e ora spetta alle singole banche disciplinare internamente i propri regolamenti per tener conto delle nuove linee guida.

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