L’artigiano forfettario può chiedere una copia della fattura in formato cartaceo
L’artigiano in regime forfetario può chiedere al fornitore una copia della fattura, in formato cartaceo. Il fornitore del forfetario deve trasmettere la fattura al sistema d interscambio (SdI) inserendo solo il codice convenzionale «0000000». In tal caso, lo SdI recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate. Il fornitore del forfetario è però obbligato a comunicare, per vie diverse dallo SdI, al cliente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica (punto 3.4, lettera d) del provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 protocollo n. 89757/2018). Quindi, l’invio di una copia cartacea della fattura corrisponde alle esigenze del cliente forfetario e consente al fornitore di adempiere ai suoi obblighi di comunicazione.
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