L'esperto rispondeAdempimenti

L’artigiano forfettario può chiedere una copia della fattura in formato cartaceo

immagine non disponibile

di Giorgio Confente

La domanda

Un artigiano in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) esente dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1º gennaio 2019, in riferimento alle fatture di acquisto inerenti l’attività ricevute dai propri fornitori, può chiedere a questi ultimi, copia del documento in formato cartaceo, per evitare l’eventuale elaborazione del file xml, con susseguente addebito di ulteriori spese da corrispondere al commercialista?

L’artigiano in regime forfetario può chiedere al fornitore una copia della fattura, in formato cartaceo. Il fornitore del forfetario deve trasmettere la fattura al sistema d interscambio (SdI) inserendo solo il codice convenzionale «0000000». In tal caso, lo SdI recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate. Il fornitore del forfetario è però obbligato a comunicare, per vie diverse dallo SdI, al cliente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica (punto 3.4, lettera d) del provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 protocollo n. 89757/2018). Quindi, l’invio di una copia cartacea della fattura corrisponde alle esigenze del cliente forfetario e consente al fornitore di adempiere ai suoi obblighi di comunicazione.

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©