Controlli e liti

L’assegno divorzile verso un cittadino svizzero non è soggetto a prelievo in Italia

L’articolo 75 del Dpr 600/73, rubricato «accordi internazionali», impone la prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma fiscale nazionale

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di Tommaso Landi

Gli assegni di mantenimento provenienti dall’Italia, versati a un cittadino elvetico residente in Svizzera, non sono redditi tassabili per il Fisco italiano, in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi (diversamente da quanto accade, ad esempio, con la Germania). Così ha deciso l’agenzia delle Entrate in un recente caso di annullamento in autotutela.

La contestazione

Un cittadino svizzero, residente nella Confederazione elvetica, riceve, dall’agenzia delle entrate italiana, un avviso di accertamento con cui viene contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Motivo del recupero è la circostanza che, in suo favore, risulta erogato un assegno divorzile emesso da un italiano. Sulla base di questa informazione l’ufficio sostiene risulti, in capo allo svizzero, un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente derivante dalla voce «Assegni periodici corrisposti dal coniuge» qualificati come «Altri redditi».

L’assegno divorzile, dunque, concorrendo a formare il reddito complessivo del soggetto accertato, come disciplinato dall’articolo 50, comma 1, lettera i) del Dpr 917/86, avrebbe dovuto essere indicato in dichiarazione. Le conclusioni cui è giunto l’ufficio, però, a seguito delle motivazioni esposte dal cittadino svizzero in autotutela si sono rivelate errate e l’atto, dopo un primo diniego, è stato infine annullato.

Le ragioni dell’autotutela

Pur partendo da premesse corrette, il recupero esposto in accertamento era errato poiché l’ufficio non ha da subito tenuto in considerazione quanto previsto dalla Convenzione contro la doppia imposizione italo-svizzera. Se è pur vero, infatti, che gli assegni periodici percepiti dal coniuge non residente da soggetto residente in Italia si considerano redditi prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 917/86, nell’emettere l’avviso di accertamento non è stato considerato quanto previsto dall’articolo 75 del Dpr 600/73, rubricato «Accordi internazionali», il quale impone la prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma fiscale nazionale.

Ciò avrebbe dovuto imporre un’attenta analisi della Convenzione italo-svizzera, condotta solo a seguito di istanza di autotutela, da cui sarebbe emerso che tale documento, nell’indicare i redditi soggetti a dichiarazione in Italia, non fa alcun riferimento agli assegni familiari, né essi vengono equiparati ad alcuno dei redditi richiamati in Convenzione. Logica conclusione, riconosciuta anche dall’ufficio, è che tale tipologia di assegni non può essere soggetta a dichiarazione né a tassazione in Italia, rientrando nella generale previsione dell’articolo 21 della Convenzione in parola. Infatti, esso dispone che gli elementi di reddito di un residente di uno stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, i quali non siano stati trattati negli articoli precedenti al 21 della Convenzione sono imponibili soltanto nello stato del residente.

Il precedente dell’interpello

La conferma di quanto sopra esposto, si ritrova nella risposta dell’Agenzia all’interpello n. 598/2020.

Il caso lì trattato riguarda assegni di mantenimento provenienti dall’Italia ma versati a un cittadino tedesco residente in Germania. Solo tale circostanza ha permesso all’ufficio di pretenderne la tassazione in Italia, ciò perché la Convenzione italo-tedesca, a differenza di quella italo-svizzera prevede espressamente, all’articolo 22, che «gli assegni versati da un residente di uno stato contraente per il mantenimento di un residente dell’altro stato contraente sono imponibili soltanto nel primo stato», indicazione, lo ribadiamo, non espressamente prevista tra Italia e Svizzera.

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