L’associazione di Campione d’Italia con depositi in Svizzera deve compilare l’RW
Quadro RW da compilare per l’associazione residente a Campione d’Italia che detiene depositi bancari in Svizzera. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 239/2019 di ieri .
Il caso si riferisce ad un’associazione, con sede nel territorio di Campione d’Italia, che dichiara di non svolgere attività commerciale, prestando attività di consulenza a favore dei propri associati. A fronte dei servizi offerti, l’associazione è destinataria del versamento delle quote associative, dei rimborsi spese e di contributi in franchi svizzeri. Si tratta di redditi non imponibili in quanto rientranti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente (articolo 148 del Tuir). Le somme incassate sono depositate presso la filiale di una banca svizzera del Canton Ticino.
Con l’interpello presentato l’associazione chiede conferma circa la possibilità di beneficiare dell’esonero dalla compilazione dal quadro RW e dal pagamento dell’Ivafe in relazione alle disponibilità finanziarie detenute in Svizzera. L’associazione ritiene infatti applicabile l’articolo 5-quater, comma 6, del Dl 167/1990, norma introdotta nel contesto della cosiddetta voluntary disclosure e attuata dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 44910 del 2015.
Le norme di riferimento e i chiarimenti dell’Agenzia
Il Dl 167/1990 disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenuti, tra gli altri, le persone fisiche e gli enti non commerciali residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tale obbligo va adempiuto mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. Tra le attività oggetto di dichiarazione rientrano i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero (circolare 38/E del 2013), laddove il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta sia superiore a 15mila euro. Date queste regole generali, con l’introduzione dell’articolo 5-quater, comma 6, citato, è stato tuttavia confermato l’esonero dalla compilazione del quadro RW per i soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici che derivano da redditi di lavoro autonomo, trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera. Tale esonero era stato già concesso dall’agenzia delle Entrate, in via interpretativa, in occasione della precedente procedura di regolarizzazione delle attività detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio (circolare 43/E del 2009).
Con il provvedimento attuativo 44910/2015, l’Agenzia ha poi precisato che l’esonero si estende anche agli impieghi dei citati redditi svizzeri in investimenti e attività finanziarie presso gli istituti elvetici, nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione. Successivamente la stessa Agenzia ha confermato che l’esenzione si applica anche alle disponibilità detenute presso istituti bancari svizzeri derivanti da attività prestate nel territorio di Campione d’Italia. In sintesi, i residenti di Campione d’Italia non devono compilare il quadro RW in relazione alle disponibilità e agli impieghi a) derivanti da redditi di lavoro dipendente, da trattamenti pensionistici e da altre attività svolte nel territorio del Comune di Campione d’Italia e b) detenuti presso le banche elvetiche.
Sulla base del quadro normativo così delineato, l’Agenzia giunge però a conclusioni diverse in relazione alla fattispecie oggetto dell’interpello qui in commento. L’Agenzia considera infatti il citato comma 6 dell’articolo 5-quater come una norma di carattere agevolativo che, come tale, non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendere fattispecie non espressamente previste. In particolare, l’Agenzia ritiene che la norma sia applicabile solo alle persone fisiche residenti a Campione d’Italia, non anche agli enti non commerciali, con la conseguenza che l’associazione istante è tenuta ad indicare nel quadro RW della dichiarazione i propri depositi svizzeri. In relazione all’Ivafe, l’Agenzia conferma quanto invero è facilmente desumibile dalla legge, vale a dire che gli enti non commerciali sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, che si applica solo sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
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