Adempimenti

L’attestazione del pagamento tracciato mette in discesa la detrazione del 19%

L’adempimento è rispettato se il percettore certifica il versamento cashless con una dicitura del tipo «pagamento avvenuto con bonifico bancario, mediante assegno eccetera»

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di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

L’obbligo di documentare la tracciabilità delle spese mediche introdotto a partire dal 1° gennaio 2020 sta creando non poche difficoltà operative a professionisti e Caf nella raccolta dei documenti per la dichiarazione dei redditi.

La novità in questione, lo si ricorda, è quella introdotta dal comma 679 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) che riguarda in generale gli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir in detrazione dall’imposta nella misura del 19 per cento, dove la spesa diventa detraibile solo se pagata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

Il successivo comma 680 della legge 160/2019 prevede che, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’obbligo quindi non interessa solo le spese mediche, ma ad esempio anche quelle veterinarie, funebri, universitarie, i premi per le assicurazioni detraibili, le spese per attività sportiva dei ragazzi, quelle per intermediazione immobiliare e tutte le altre spese detraibili contenute nell’articolo 15 del Tuir la cui percentuale di detrazione è pari al 19 per cento.

Oltre al documento di spesa sarà quindi necessario, da quest’anno per le ricevute/fatture del 2020, reperire anche il supporto documentale che comprova il pagamento tracciato. E la strada si fa particolarmente in salita specie sul versante delle spese mediche, vista la frequenza con la quale questa tipologia di spesa caratterizza le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.

Per alleggerire “il peso” documentale in fase di raccolta vediamo ora in quali casi l’obbligo può essere, invece, legittimamente eluso.

Non necessitano del reperimento documentale dell’avvenuto pagamento tracciato, in primo luogo le spese relative ai farmaci e anche dei dispositivi medici, indipendentemente dal luogo in cui essi sono acquistati (ad esempio è detraibile il dispositivo medico sia che esso sia acquistato in farmacia, sia che venga reperito presso un negozio di articoli sanitari). Per tali tipologie di spesa quindi basterà l’esibizione del solo scontrino (come avveniva prima della modifica).

Anche per le spese relative a prestazioni sanitarie (ad esempio esami di laboratorio, visite ecografie eccetera) rese da strutture pubbliche, nonché da strutture private accreditate al Ssn, non sarà necessario fornire la prova del pagamento tracciato.

In particolare, va detto che per le strutture private accreditate, la risposta ad interpello 158/2021 dello scorso 5 marzo, seppur fornita in altro ambito, ha confermato il principio per cui ai fini della valutazione della detraibilità senza obbligo di pagamento tracciato non importa se l’utente ha fruito della struttura in regime di accreditamento o mediante accesso in libero mercato. Quel che rileva, per l’appunto è la qualifica della struttura e non il tipo di prestazione (in accreditamento o meno).

Pertanto qualora il contribuente si sia avvalso di una struttura privata accreditata al Ssn (la cui informazione è di norma ricavabile dal sito internet della struttura stessa), indipendentemente da come è avvenuta la prestazione, tali spese potranno essere detratte semplicemente esibendo il documento di spesa.

Tanto evidenziato, va ulteriormente chiarito che l’agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 431/2020 ha ulteriormente chiarito che «in mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”, può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio».

Pertanto qualora il medico e/o la struttura annotino sul documento di spesa l’avvenuto pagamento tracciato, il contribuente, anche in tale ipotesi ai fini della detrazione potrà fornire solo la fattura.

Ora, su come dal punto di vista pratico si possa declinare come avvenuta tale possibilità alternativa, si ritiene che l’adempimento è rispettato tutte le volte in cui il percettore attesti l’avvenuto versamento con una dicitura del tipo «pagamento avvenuto con bonifico bancario, mediante assegno eccetera» e non qualora sul documento di spesa appaia semplicemente la modalità di pagamento (ad esempio pagamento da eseguire con bonifico bancario a cui fanno seguito gli estremi dell’Iban).

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