L’effetto rottamazione sulla chiusura delle liti pendenti
Dagli importi dovuti per beneficiare della definizione delle liti pendenti si scomputa interamente quanto versato a titolo di iscrizione a ruolo provvisorio, comprese sanzioni, interessi indennità di mora di spettanza dell’Agenzia ed interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate nonché quelle da versare per l’eventuale rottamazione cui si è aderito. Restano fuori solo le somme spettanti all’agente della riscossione quali l’aggio, le spese per procedure e di notifica.
Inoltre, i contribuenti che hanno manifestato la volontà di avvalersi della rottamazione e ora intendono per il medesimo contesto usufruire anche della definizione delle liti sono tenuti, in ogni caso, a rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla rottamazione dei carichi. Sono questi alcuni dei passaggi importanti sugli intrecci tra i due istituti contenuti nella circolare 22/E di ieri dell’agenzia delle Entrate
Il documento a proposito delle relazioni tra rottamazione dei ruoli (il cui versamento della prima o unica rata scade lunedì) e la nuova definizione delle liti pendenti esamina le varie possibilità che possono verificarsi. Innanzitutto il contribuente che non si avvale della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione è libero di accedere alla definizione delle liti pendenti. Coloro invece che hanno chiesto di avvalersi della rottamazione possono scegliere di non usufruire della definizione delle liti.
Se invece è stata presentata tempestivamente l’istanza di definizione dei carichi, pur avendo la facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, occorre in ogni caso, rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla definizione dei carichi.
In sostanza sembrerebbe di capire che, secondo l’Agenzia, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda per la rottamazione e poi vi rinunci non possa avvalersi della definizione delle liti pendenti. Il condizionale è d’obbligo perché successivamente la stessa circolare nell’esaminare il caso del contribuente che non ha perfezionato con l’integrale pagamento degli importi dovuti la rottamazione, ma ha presentato l’istanza di definizione delle liti, ritiene valida e perfezionata quest’ultima, ancorché il contribuente sarà poi tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione.
In altre parole, ma sul punto stante la scadenza di lunedì era preferibile una maggiore chiarezza della circolare, sembrerebbe che secondo l’Agenzia chi ha presentato istanza di rottamazione e poi:
• vi rinuncia (non pagando nulla lunedì), non potrà accedere alla definizione;
• paga solo in parte quanto previsto, potrà accedere alla definizione, fermo restando il versamento degli importi contenuti nei carichi affidati alla riscossione.
Dalle somme dovute per la definizione della lite vanno detratte quelle dovute per la rottamazione, prescindendo dalla circostanza che all’atto della definizione (della lite) siano state integralmente pagate. In questo caso le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell’agenzia delle Entrate. Sono esclusi gli importi di competenza dell’agente della riscossione (aggio, rimborso delle spese per le procedure esecutive e rimborso delle spese di notifica della cartella) e gli interessi per dilazione del pagamento rateale delle somme dovute per la rottamazione.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di scomputare quanto versato a titolo di iscrizione a ruolo provvisorio, la circolare chiarisce esplicitamente che si sottraggono tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia , e anche gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate, con la sola eccezione di quanto spettante all’agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).
Circolare 22/E del 28 luglio 2017