Imposte

L’incremento di patrimonio non esprime un apporto dei soci

In vari documenti l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non ci sono vantaggi indebiti: la Dre Lombardia ha sdoganato una operazione parziale asimmetrica con valore effettivo positivo

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

La scissione con patrimonio netto negativo è stata “sdoganata” anche in ambito fiscale, almeno nel caso in cui la negatività si presenti solo a livello contabile, mentre a valori correnti il patrimonio scisso è positivo.

In particolare, la risoluzione 12/E/2009, pur non entrando nel merito della liceità civilistica dell’operazione, ha chiarito che l’incremento del patrimonio della società scissa che si verifica a seguito dello scorporo di un patrimonio contabilmente negativo non esprime alcun apporto dei soci e non rappresenta una posta di patrimonio netto prevista dall’articolo 47, comma 5, del Tuir. Si tratta, quindi, di una di riserva di utili soggetta a tassazione all’atto della sua eventuale distribuzione ai soci (come dividendo ex articolo 89 Tuir).

L’Agenzia ha confermato, inoltre, che in capo alla società beneficiaria la differenza tra la frazione di patrimonio contabile trasferito dalla scissa e l’eventuale aumento del capitale sociale effettuato dalla stessa società beneficiaria rappresenta una posta contabile avente natura di “disavanzo di scissione”, da imputare a rivalutazione dei beni ricevuti o ad avviamento (articolo 2506-quater del Codice civile). Tale rivalutazione dei beni a valori correnti in capo alla beneficiaria non assume rilevanza fiscale (articolo 173, comma 2, Tuir), ma i maggiori valori, purché relativi ad un compendio “aziendale” (circolare 57/2008), dovrebbero essere comunque “affrancabili” mediante pagamento di imposta sostitutiva (articolo 173, comma 15-bis, Tuir).

Con la più recente risposta a interpello 101/2018 l’Agenzia, confermando le soluzioni operative indicate dalla risoluzione 12/E/2009, non ha ritenuto elusiva una scissione parziale “asimmetrica” che prevedeva l’assegnazione alla beneficiaria preesistente di una parte del patrimonio della società scissa, composto da terreni e fabbricati oltre a debiti di finanziamento, il cui valore contabile risultava negativo, mentre il valore effettivo era positivo.

Nell’occasione l’Agenzia ha rilevato che ai fini fiscali l’operazione, in quanto “neutrale” ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Ciò in quanto, in generale, il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Nel Caso n. 3 del Think Tank di Sts Deloitte viene citata anche la risposta ad interpello antiabuso della direzione regionale delle Entrate della Lombardia n 904-1280/2019, non pubblicata, avente ad oggetto un’operazione di scissione parziale asimmetrica con attribuzione di un patrimonio contabile negativo, ma valore effettivo positivo, a favore di una beneficiaria di nuova costituzione. Nell’occasione la Dre della Lombardia, non mettendo in dubbio la liceità della scissione negativa, ha confermato l’assenza di contenuti abusivi nell’operazione.

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