Adempimenti

L’integrativa inviata dopo il 2 dicembre salva dalle sanzioni

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di Giorgio Gavelli

Come influiscono sul calcolo degli acconti eventuali dichiarazioni integrative presentate dal contribuente con effetto sull’imposta dovuta per l’anno precedente? Se è intuibile che una “integrativa a favore” presentata prima di versare il secondo acconto possa incidere positivamente sul calcolo, andando a sostituire la dichiarazione originariamente presentata, meno scontato è il caso dell’integrativa “a sfavore”, affrontato (e risolto in modo condivisibile) dall’Agenzia con la circolare 42/E/2016.

In essa, superando precedenti posizioni, l’Agenzia distingue tra dichiarazioni presentate prima o dopo la scadenza di versamento del secondo acconto (attualmente coincidente con la scadenza di presentazione della dichiarazione dell’anno precedente), che diventa dunque la data “spartiacque” per ragionare correttamente.

Applicando quanto chiarito in tale sede alle ipotesi concrete che possono verificarsi in queste settimane, si può concludere come segue:

se la dichiarazione integrativa “a sfavore” (per il 2018) è presentata dopo la scadenza del secondo acconto (ossia dopo il 2 dicembre prossimo), allora non potrà essere applicata al contribuente la sanzione del 30% per carente versamento dell’acconto sulla differenza legata all’integrazione;

se la dichiarazione integrativa “a sfavore” (per il 2018) è presentata prima della scadenza del secondo acconto (ossia prima del 2 dicembre prossimo), il contribuente non verrà sanzionato se, entro tale termine, viene versata la differenza rispetto al primo acconto, ricalcolato sulla base dell’imposta dovuta con la dichiarazione integrativa presentata per l’anno precedente (2018). In questo caso, pertanto, l’acconto complessivamente versato con il metodo storico deve essere pari al 100% (90% per i soggetti Isa di cui all’articolo 58 del Dl 124/2019) dell’imposta dovuta per l’anno precedente come ricavabile dall’integrativa presentata, imposta che, presumibilmente, è stata già oggetto di ravvedimento operoso sull’importo dovuto a saldo.

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