Con l’arrivo dell’autunno entra nel vivo l’accesso al superbonus. L’entità dei lavori necessari a ottenere l’agevolazione del 110% e la finestra temporale ristretta – attualmente in scadenza al 31 dicembre 2021 – impongono a imprese e professionisti di pianificare rapidamente gli interventi. La normativa, però, presenta ancora notevoli profili di incertezza, nonostante i vari documenti di istruzioni emanati. Tale incertezza è dovuta anche all’accavallarsi di norme modificative del Testo unico dell’edilizia (articolo 10 del Dl Semplificazioni 76/2020, convertito dalla legge 120) ulteriormente variate in sede di conversione e non recepite dai documenti di prassi, a partire dalla circolare 24/E.
Pensiamo ad esempio al caso di una società costruttrice che demolisce e ricostruisce un fabbricato, ampliando la cubatura e aumentando il numero delle unità, in applicazione di normativa locale che lo consente, realizzando immobili a destinazione abitativa e commerciale. Potrà vendere i nuovi alloggi applicando il cosiddetto “sismabonus acquisti” al 110% sia che l’intervento sia qualificato di «ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, così come da ultimo modificato) sia che l’intervento – a parità di lavori eseguiti – sia inquadrato nella pratica edilizia in base alla successiva lettera e) che regola la nuova costruzione?
E ancora: il sismabonus acquisti al 110% potrà agevolare anche la vendita di unità non residenziali? La norma che lo regola (comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013) parla genericamente di «demolizione e ricostruzione di interi edifici», di «immobile» e di «unità immobiliari»; la circolare 24/E definisce i beneficiari come «acquirenti di case antisismiche».
Uno strumento finora poco praticato, ma destinato a rivelarsi in molti casi indispensabile a prevenire contenziosi con il Fisco, è l’istituto dell’interpello “ordinario”, ossia quello redatto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) che “obbliga” l’Agenzia a fornire una risposta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Se la risposta non è comunicata al contribuente entro tale termine, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dall’istante; anche se tale ipotesi, a onor del vero, è rarissima.
È bene ricordare che l’efficacia dell’interpello si manifesta per comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie descritta, salvo eventuale rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione, con valenza esclusivamente per le condotte future, motivo questo che impone al richiedente l’agevolazione di presentare l’interpello prima dell’avvio dei lavori (da individuarsi, nel caso di interventi complessi come quelli agevolati dal superbonus, in relazione alla pratica edilizia).
Si tratta, dunque, di una possibilità pienamente praticabile per i cantieri destinati a partire all’inizio del 2021 o che comunque vedrebbero nelle prossime settimane soltanto attività preliminari per le quali si può attendere la risposta del Fisco. Chi invece volesse tentare di sfruttare il 110% per lavori già avviati oggi (o già iniziati alla data del 1° luglio scorso) potrà contare solo indirettamente sulla “copertura interpretativa” offerta dall’interpello: anche in questo caso, comunque, la risposta del Fisco può fugare i dubbi e aiutare a impostare correttamente l’operazione.
Resta inteso che qualora non ricorrano condizioni di obiettiva incertezza, avendo l’amministrazione compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente, mediante atti pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge, l’istanza potrebbe non essere vagliata in quanto ritenuta inammissibile.

