Imposte

Superbonus in versione «eco» e «sisma»: c’è spazio per combinare gli interventi

Nessun passaggio del Dl Rilancio vieta di eseguire sullo stesso immobile lavori che rispettano i requisiti delle due misure

di Francesco Avella

Per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica mancano chiare indicazioni nella circolare 24/E del 2020. Diversi contribuenti, però, si stanno chiedendo se sia possibile eseguire su uno stesso immobile sia un intervento di miglioramento energetico agevolato al 110% (comma 1 dell’articolo 119) sia un intervento di miglioramento antisismico al 110% (comma 4). Il caso può essere quello della ristrutturazione integrale di un edificio, con intervento su parti strutturali, coibentazione dell’involucro e sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Vengono tuttavia in soccorso alcuni chiarimenti resi in passato dalle Entrate (risoluzione 147/E del 2017) e ispirati al principio di assorbimento nell’intervento di categoria superiore degli interventi di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Questo principio vale con riguardo al sismabonus per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (che vengono assorbite nell'intervento antisismico, come ribadito dall’interpello 224/2020, si veda l’articolo su NT+ Fisco), ma non anche per le spese dell'intervento di riqualificazione energetica (che non è assorbito nell’intervento antisismico).

Ciò sembra comportare, con riguardo al superbonus in versione eco e sisma, che i limiti di spesa dei due superbonus siano idonei a cumularsi tra loro. Fermo restando l’onere di contabilizzare distintamente le spese riferite ai due diversi interventi e rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

La conseguente applicazione dell’articolo 119 del Dl 34/2020 implica, anzitutto, che la verifica dei requisiti per la spettanza del 110% debba essere eseguita sulla base di differenti criteri per le due tipologie di spese. Perciò, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica saranno detraibili al 110% solo se verrà conseguito il salto di due classi energetiche eseguendo almeno un intervento “trainante” di isolamento termico dell'involucro e/o sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Mentre il potenziamento al 110% riguarderà in ogni caso le spese per gli interventi antisismici.

In secondo luogo, anche l’effetto trainante dell’intervento andrà essere verificato avendo riguardo alle regole ordinarie.

1) ad esempio, se l’intervento combinato consente di beneficiare sia del superbonus in versione “eco” che in versione “sisma”, tutte le ulteriori spese per interventi di efficientamento energetico, installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo vengono trainate al 110% nei rispettivi limiti, anche per quanto riguarda gli interventi nelle singole unità immobiliari di condomìni;

2) se invece l’intervento combinato consente di beneficiare esclusivamente del superbonus in versione “sisma” (poiché, ad esempio, non consente il salto di due classi energetiche oppure è eseguito su un immobile privo di impianto di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile) sono trainate al 110% soltanto le spese per installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo nei rispettivi limiti.

In tale ultimo caso, ci sarebbe forse spazio per una lettura più favorevole, tutta da confermare da parte dell’amministrazione, però.

Da tempo esiste un’agevolazione specifica che premia - per i soli edifici composti da più unità immobiliari - gli interventi combinati di eco e sismabonus, con detrazione dell’80-85% a seconda che l’edificio migliori di una due classi il rischio sismico, su una spesa massima fino a 136.000 euro per unità immobiliare. È regolata dall’articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013.

Tale detrazione è indicata, dalle istruzioni alla comunicazione per l’opzione di cessione o sconto in fattura, come intervento “trainato” dal superbonus. Ovviamente, si tratta di intervento “trainato” da un superbonus in versione “eco”, in virtù del rimando all’articolo 14 citato contenuto nella norma che regola proprio il catalogo degli interventi trainati (cioè il comma 2 dell’articolo 119 del Dl Rilancio), e l’effetto traino sarebbe l'incremento del plafond da 96.000 a 136.000 euro per unità immobiliare.

C'è da chiedersi però se questa detrazione per gli interventi combinati non possa valere anche come intervento “trainante” di superbonus in versione “sisma”. Una interpretazione strettamente letterale farebbe propendere per una lettura negativa, perché il comma 4 dell'articolo 119sancisce che è aumentata al 110% la detrazione relativa al sismabonus ordinario di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013 e non fa richiamo all'articolo 14. Se però si va a vedere la disposizione che regola gli interventi combinati (per l’appunto l'articolo 14, comma 2-quater.1 del Dl 63/2013) vi si legge che tale agevolazione è applicabile «in alternativa alle detrazioni previste (…) dal comma 1-quinquies dell'articolo 16», cioè in alternativa ad una delle norme espressamente richiamate dall'articolo 119. È sufficiente tale rimando a “promuovere” gli interventi combinati come lavoro “trainante” di superbonus in versione “sisma” con plafond di 136.000 euro per unità immobiliare? Gli elementi testuali ci sono tutti. Serve, come detto, una conferma ufficiale per dare certezza a imprese e professionisti.


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