Imposte

Il sismabonus copre anche le spese di completamento

Interpello 224: confermato inoltre che anche i contribuenti forfettari possono cedere il credito d’imposta

di Cristiano Dell'Oste

Il sismabonus copre anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dei lavori. Il principio non è inedito, perché lo si trova già nella risoluzione 147/E del 2017. Ma è interessante che venga ribadito dall’interpello 224 del 22 luglio. La norma istitutiva del superbonus del 110%, infatti, non fa altro che richiamare il sismabonus “ordinario” per dire che - a certe condizioni - la sua aliquota di detrazione aumenta al 110% (articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77).

Nell’interpello 224 le Entrate ricordano che anche per il sismabonus vale «il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati». In particolare, nel caso sollevato dal contribuente che ha proposto l’interpello «il sismabonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell'intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell'edificio».

Si tratta, con tutta evidenza, di un chiarimento che potrà valere anche ai fini della detrazione del 110% per i lavori di messa in sicurezza antisismica. Che, ricordiamo, non è condizionata al miglioramento di una o due classi di rischio sismico, anche se un tecnico dovrà comunque asseverare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione del rischio.

La cessione del sismabonus da parte del forfettario
Lo stesso interpello 224 risponde anche a un altro quesito, confermando la possibilità di cessione del credito d’imposta anche per un contribuente che applica il regime forfettario. Nel caso specifico si tratta di un avvocato e i lavori sono eseguiti dal condominio sulle parti comuni.

Le Entrate chiariscono due aspetti:

1) la possibilità di cedere il credito d’imposta riguarda tutti coloro che possiedono un reddito «assoggettabile» a Irpef, anche se l’Irpef risulta azzerata da detrazioni e deduzioni (incapienza) e anche se l’Irpef non è dovuta perché il contribuente aderisce a un regime sostitutivo;

2) il contribuente in regime forfettario che intenda cedere il credito d’imposta al fornitore pagherà all’amministratore del condominio una somma pari alla differenza tra la quota della spesa a lui imputabile e l’importo teorico della detrazione (ad esempio, con una spesa imputabile al condomino forfettario pari a 1.000, detraibile con sismabonus al 75%, il condomino pagherà all’amministratore 250).

Anche questo chiarimento ha una portata generale e vale per tutti i bonus lavori resi cedibili “a tappeto” dal decreto Rilancio: detrazione del 50%, ecobonus, bonus facciate e così via. Lo stesso criterio, inoltre, vale anche per chi possieda immobili sulla cui locazione applica la cedolare secca.

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