Se a distanza di anni dalla cessione o sconto in fattura, il cessionario o il fornitore rifiuta il credito fiscale acquisito, il cedente o il contribuente che aveva optato per lo sconto in fattura riacquista il diritto alla detrazione del bonus nella propria dichiarazione dei redditi (o della cessione o sconto, se ancora nei termini). Tuttavia, in caso di Superbonus del 2022, il contribuente non può optare per la ripartizione decennale della detrazione in luogo di quella quadriennale nel modello Redditi o nel 730. Dopo 90 giorni dal 31 ottobre 2024, infatti, non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa per correggere quella già trasmessa e sanare l’omesso esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 119, comma 8 quinquies, del Dl 34/2020 poichè non ricorre un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale. Se invece i crediti ceduti o scontati in fattura, rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato «in attesa di accettazione» il titolare originario del bonus edilizio non può fruirne in alcun modo
Credito «in attesa di accettazione»
L’agenzia delle Entrate, con la risposta del 13 maggio 2025, n. 130, ha confermato che, se i crediti ceduti o scontati in fattura, rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato «in attesa di accettazione» (circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E e Guida all’utilizzo della «Piattaforma cessione crediti»), il titolare originario del bonus edilizio non può fruirne in alcun modo. Solo a seguito del rifiuto da parte del cessionario o del fornitore, questi crediti tornano nella disponibilità...