Se a distanza di anni dalla cessione o sconto in fattura, il cessionario o il fornitore rifiuta il credito fiscale acquisito, il cedente o il contribuente che aveva optato per lo sconto in fattura riacquista il diritto alla detrazione del bonus nella propria dichiarazione dei redditi (o della cessione o sconto, se ancora nei termini). Tuttavia, in caso di Superbonus del 2022, il contribuente non può optare per la ripartizione decennale della detrazione in luogo di quella quadriennale nel modello Redditi o nel 730. Dopo 90 giorni dal 31 ottobre 2024, infatti, non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa per correggere quella già trasmessa e sanare l’omesso esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 119, comma 8 quinquies, del Dl 34/2020 poichè non ricorre un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale. Se invece i crediti ceduti o scontati in fattura, rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato «in attesa di accettazione» il titolare originario del bonus edilizio non può fruirne in alcun modo

Entrate, risposta a interpello n. 130/2025

Credito «in attesa di accettazione»

L’agenzia delle Entrate, con la risposta del 13 maggio 2025, n. 130, ha confermato che, se i crediti ceduti o scontati in fattura, rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato «in attesa di accettazione» (circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E e Guida all’utilizzo della «Piattaforma cessione crediti»), il titolare originario del bonus edilizio non può fruirne in alcun modo. Solo a seguito del rifiuto da parte del cessionario o del fornitore, questi crediti tornano nella disponibilità...

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