Adempimenti

L’operazione di cessione sotto il focus antiriciclaggio

Senbrerebbero obbligati agli adempimenti sia gli intermediari finanziari sia i professionisti

di Antonio Iorio e Laura Ambrosi

Gli obblighi anti riciclaggio vanno valutati con attenzione dai professionisti che intervengono negli adempimenti per la fruizione dei superbonus da parte dei clienti.

Il Dl 157/2021, infatti, nell’intento di contrastare più attivamente le frodi nel settore, coinvolge attivamente professionisti e intermediari finanziari. Ora, con le nuove norme, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (articolo 3 del Dlgs 231/2007) che intervengono nelle cessioni comunicate all’agenzia delle Entrate, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all’Uif.

Da evidenziare che l’Uif , nella comunicazione dell’11 febbraio 2021, ha individuato alcuni indici, seppur generici, di rischio:

• l’eventuale natura fittizia dei crediti;

• la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;

• lo svolgimento di attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti. Da questo nuovo quadro normativo, occorre comprendere, innanzitutto, chi siano i soggetti tenuti al nuovo adempimento.

Si fa generico rinvio all’articolo 3 del Dlgs 231/2007, che include sia gli intermediari finanziari (banche, società di investimento, poste, ecc), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, eccetera).

Sarebbe opportuna, almeno in un documento di prassi, un’esplicitazione delle categorie obbligate.

Interpretando in modo sistematico il contenuto della nuova disposizione sembrerebbero obbligati sia gli intermediari finanziari, sia i professionisti. Ciò in quanto in concreto, per il credito “intervengono” sia i professionisti per il visto di conformità e l'invio telematico dell’istanza, sia gli enti finanziari per l'acquisizione.

In questa ipotesi, sono tutti tenuti ad un’attenta valutazione preventiva obbligatoria ai fini degli adempimenti antiriciclaggio pena le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007.

Operando invece un’interpretazione letterale, la nuova disposizione parrebbe restringere i nuovi obblighi ai soli intermediari finanziari, stante il riferimento ai soggetti che sono tenuti a non acquisire il credito in presenza di elementi di sospetto. I professionisti dell'area contabile sono infatti estranei alla concreta acquisizione.

Nelle more dei chiarimenti, si ritiene, però, che anche un’auspicabile esclusione dei professionisti, possa comunque comportare un loro coinvolgimento in ipotesi di illeciti e/o di mancate acquisizione dei crediti da parte degli enti finanziari.

Se, infatti l’intermediario finanziario, per le più svariate ragioni, valuti sospetto un determinato credito:

- segnala l’operazione all’Uif,

- non conclude l’acquisizione.

Ma per quel credito, il professionista aveva preliminarmente apposto il visto di conformità e/o comunicato la cessione in via telematica. È verosimile che vengano richieste al professionista le ragioni per le quali egli, a differenza dell’intermediario, non abbia ravvisato alcun sospetto (e omesso la segnalazione). Se tali ragioni non siano ritenute valide, gli ispettori gli contesteranno l’inadempimento.

Da evidenziare, peraltro, che le linee guida antiriciclaggio del Cndcec - ora verosimilmente da aggiornare - per l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione ritengono esaustiva, salva diversa valutazione dell’interessato, ai fini dell’adeguata verifica, la sola acquisizione in copia e conservazione del documento di identità del cliente.

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