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L'opzione Irap cerca la convenienza

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di Luca Miele


Test di convenienza per l'opzione Irap. Entro il prossimo 3 marzo, infatti, imprese individuali (in presenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione) e società di persone possono trasmettere alle Entrate la comunicazione per l'opzione per il triennio 2014-2016 per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole di diretta derivazione dal bilancio previste per le società di capitali (Spa e Srl) e gli enti commerciali, anziché in base alle regole fiscali (articolo 5-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997). Una scelta che dipende da variabili da valutare caso per caso: la previsione di plusvalenze, per esempio, può ridurre l'appeal.
La trasmissione può avvenire direttamente o tramite intermediari abilitati e l'opzione va esercitata per via telematica con il modello approvato con provvedimento delle Entrate del 31 marzo 2008 (ComIrap scaricabile dal sito dell'Agenzia). Non vale, quindi, il comportamento concludente.

Le diversità
A differenza delle società di capitali e degli enti commerciali, per i soggetti Irpef il valore della produzione non è "sganciato" dal reddito d'impresa. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valide per la determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia, gli oneri rilevanti per l'Irap secondo l'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, seppur deducibili in funzione dell'applicazione delle disposizioni fiscali, si assumono applicando i corretti principi contabili. Si pensi ai costi per le materie prime o le merci che, pur rilevando la regola della loro quantificazione in base alle norme fiscali, vanno individuati riferendosi alla voce B6 del conto economico.
Una deroga a tale principio riguarda le prestazioni di servizi per le quali l'Agenzia ha chiarito che, agli effetti dell'articolo 5-bis del decreto Irap, rilevano quelle indicate nel Dm 17 gennaio 1992. Di conseguenza i costi inquadrabili nelle voci B8 (costi per godimento di beni di terzi) e B14 (oneri diversi di gestione) dell'articolo 2425 del Codice civile, non espressamente richiamati dall'articolo 5-bis, sono, comunque, deducibili dalla base imponibile dell'Irap se riconducibili ai «servizi» richiamati nel decreto. Per esempio, i corrispettivi di utilizzo di brevetti e di marchi, gli affitti (compresi quelli d'azienda) e i costi per noleggi, civilisticamente compresi nella voce B8, risultano deducibili in quanto presenti fra le tipologie di prestazioni richiamate dal provvedimento.
In linea del tutto generale, poiché nella gran parte dei casi le variazioni fiscali in aumento da indicare in Unico sono maggiori delle variazioni in diminuzione, può convenire l'opzione per l'Irap contabile.

Le valutazioni
Prima di esercitare la scelta bisogna valutare le differenze nella determinazione della base imponibile. In primo luogo, per le imprese individuali e le società di persone non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive. Quindi la previsione di plusvalenze nel triennio 2014-2016 potrebbe consigliare il regime proprio dei soggetti Irpef: il regime Irap contabile delle società di capitali e degli enti commerciali prevede, infatti, la concorrenza al valore della produzione delle plusvalenze generate dalla cessione di beni strumentali e di immobili, a prescindere se si tratta di immobili strumentali, immobili merce o immobili patrimonio, anche collocati tra i proventi straordinari della voce E20.
Senza l'opzione, non potranno essere dedotte dalla base imponibile Irap, in linea di principio, gli oneri diversi di gestione difficilmente inquadrabili fra i costi per servizi indicati nel Dm 17 gennaio 1992. È il caso di contributi ad associazioni di categoria, di abbonamenti a riviste e giornali, della tassa rifiuti e di possesso dei veicoli, del diritto annuale alla Camera di commercio.

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