Controlli e liti

La cessione d’azienda non comporta una nuova liquidazione dell’imposta di registro

Costituzione di una srl e successiva vendita della partecipazione al capitale

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di Massimo Romeo

La riqualificazione in cessione d’azienda della sequenza negoziale caratterizzata dalla costituzione di una newco e dalla cessione della partecipazione sociale non “riapre” i termini per una nuova liquidazione dell’imposta di registro rispetto al maggior valore del ramo d’azienda ceduto. Così si è pronunciata la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3045 del 6 agosto 2021.

La questione concerneva la riqualificazione, operata dalle Entrate, in cessione di azienda della sequenza negoziale avente a oggetto la costituzione di una srl e la successiva cessione della partecipazione al capitale sociale.

La contesa riguardava la nuova liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Ufficio aveva provveduto a rettificare il valore del ramo d’azienda oggetto di cessione. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo avanzata dalla società ricorrente, ritenendo che con la nuova liquidazione, non fondata su elementi nuovi, l’Amministrazione aveva esercitato illegittimamente il potere impositivo, non potendosi scindere ai fini della definitività degli effetti del primo avviso di liquidazione, la riqualificazione della sequenza negoziale dalla rideterminazione dell’imposta. L’Agenzia appellava tale statuizione deducendone l’erroneità posto che l’atto di riqualificazione era ormai divenuto definitivo e non più contestabile tra le parti ed è da quel momento che andava calcolato il decorso dei termini per l’accertamento del valore delle transazioni emergenti dalla sequenza contrattuale, avendo la riqualificazione ex articolo 20 Tur valore di mero controllo per individuare la corretta natura giuridica degli atti sottoposti a registrazione.

I giudici del riesame decidono di confermare il percorso seguito dal Collegio di primo grado. Nella stessa direzione, viene osservato come non potesse essere condivisa la tesi dell’Ufficio per cui la riqualificazione dell’atto e l’applicazione dell’imposta sarebbero due momenti diversi e distinti, potendo la rettifica e liquidazione della maggiore imposta essere operata secondo gli ordinari termini decadenziali dell’attività accertatrice.

Tali termini, chiosa il Collegio, si riferiscono all’ipotesi in cui la rettifica riguardi il valore dichiarato dalle parti o il corrispettivo pattuito, e non anche la stessa attività dell’Ufficio che, nel momento in cui procede alla riqualificazione dell’operazione negoziale, applica l’imposta ex articolo 20 Tur. In tal senso, concludono i giudici, opera anche la necessità di concertare in un unico momento l’attività accertatrice, che garantisce al contribuente la certezza degli esiti dell’azione accertativa stessa.

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