La costituzione in giudizio sana la notifica a persona differente dal destinatario
Nell’ambito delle notificazione a mezzo posta degli atti processuali, nella circostanza in cui la consegna del plico venga effettuata a un soggetto differente dal destinatario dell’atto, la mancata dimostrazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non determina l’inesistenza ma bensì la nullità della notifica dell’atto di appello, passibile di sanatoria ex tunc per conseguimento dello scopo nell’eventualità di costituzione dell’appellato, anche se effettuata esclusivamente al fine di eccepirne la nullità.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ ordinanza n. 29015/2017 , depositata in cancelleria il 5 dicembre 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Ctr del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione della Ctp di Roma la quale, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti nei confronti dell’avviso di un accertamento Irpef afferente l’anno 2006 in quanto, nella decisione impugnata, la Ctr ha sostenuto che l’Ufficio aveva si esibito l’avviso di ricevimento dell’atto di appello, ma non la prova dell’avvenuta ricezione dell’appello medesimo.
Il ricorso per Cassazione dell’Ufficio è stato affidato a un unico motivo, con il quale l’amministrazione finanziaria ha affermato la violazione e la falsa applicazione del comma 4 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, in relazione all’articolo 139, Codice di procedura civile, e al comma 3 dell’articolo 4 della legge 890/1982 in connessione al n. 4 dell’articolo 360, Codice di procedura civile in quanto, sulla scorta dell’avviso di ricevimento, l’atto di appello risultava notificato da messo autorizzato ai sensi del comma 4 , articolo 16 del Dlgs 546/1992 oltre che spedito mediante raccomandata e, pertanto, null’altro avrebbe dovuto provare l’Ufficio al fine di dimostrare il perfezionamento della notifica.
I convenuti hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il Collegio di legittimità ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso in quanto, ai sensi del comma 4, articolo 16 del Dlgs 546/1992 «L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2» il quale, a sua volta afferma che «Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’articolo 17».
Il messo autorizzato ha pertanto correttamente utilizzato il servizio postale ordinario e inoltre, nell’ambito della notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario dell’atto, la mancata prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa determina non l’inesistenza, bensì la nullità della notifica dell’atto di appello, suscettibile di sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo in presenza di costituzione dell’appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cassazione civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 05/12/2016, n. 24823).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29015 del 5 dicembre 2017