Adempimenti

La data «distingue» la fattura immediata da quella differita

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Il momento di effettuazione dell’operazione, e la relativa emissione della fattura, trovano regole e ipotesi distinte a seconda se il contribuente scelga o meno la via della fatturazione immediata o differita.

In particolare, mentre la fattura immediata segue direttamente l’effettuazione dell’operazione, con possibilità di trasmettere la fattura con un ritardo temporale di 12 giorni, la fattura differita, pur riportando nei documenti di trasporto o nella documentazione la data o le date di effettuazione dell’operazione, segue la data di emissione che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Attenzione, però, che la possibilità di utilizzare, in caso di fattura immediata, i 12 giorni ovvero, in caso di fatture differite, il termine del 15 del mese successivo è sempre e comunque una facoltà e non un obbligo che il contribuente ha di gestire l’adempimento.

La circolare 14/E/2019 dell’agenzia delle Entrate ha introdotto, allo scopo di semplificare la vita ai contribuenti, due ulteriori facoltà.

La prima connessa alla data da inserire nella fattura immediata quando il contribuente si avvale della facoltà di trasmettere in ritardo la fattura: in questo caso la data da indicare sarà quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di trasmissione verrà fissata, per quanto riguarda le fatture elettroniche, dal Sistema di interscambio.

La seconda relativa alla data da inserire quale data di emissione in caso di fatturazione differita: in questo caso il contribuente potrà utilizzare l’ultima data di effettuazione riportata nei Ddt che accompagnano le merci.

Su questa facoltà è intervenuta anche una faq (il 28 giugno 2019) di Assosoftware, che ha specificato che è possibile utilizzare, in caso di presenza di più consegne nel mese e quindi di più date, anche una data diversa dall’ultima.

L’incrocio degli obblighi e delle facoltà ha creato non pochi dubbi agli operatori. Cerchiamo attraverso degli esempi di chiarire le soluzioni possibili.

Fattura immediata

Per tale fattura è possibile ipotizzare due casi:

consegna del bene il 25 ottobre 2019 e trasmissione della fattura entro lo stesso giorno. La data di effettuazione e di emissione coincidono, sulla fattura compare la data del 25 ottobre;

consegna del bene il 25 ottobre e trasmissione della fattura allo Sdi il 6 novembre 2019. In questo caso la data che compare in fattura è la data di effettuazione dell’operazione 25 ottobre e la data di emissione (6 novembre) è assegnata dallo Sdi.

Fattura differita

Per tale fattura è possibile ipotizzare tre casi:

data di effettuazione riportata nel Ddt 2 e 10 ottobre 2019 data di emissione 15 novembre. In questo caso, secondo la regola generale, la data riportata in fattura è quella del 15 novembre con liquidazione dell’imposta con riferimento al mese di ottobre;

date di effettuazione riportate in fattura 2 e 10 ottobre, data di emissione 15 novembre. In questo caso è ammesso (per deroga dell’Agenzia e chiarimento di Assosoftware) la possibilità di inserire in fattura, in luogo della data di emissione, una delle date di effettuazione riportate nel Ddt;

date di effettuazione riportate nei Ddt 2 e 10 ottobre, emissione 15 novembre, data fattura 31 ottobre (ultimo giorno del mese). Possibile (sulla base di un’interpretazione logica e coerente con la posizione dell’Agenzia) quale data di riferimento al periodo di liquidazione dell’imposta – stesso mese delle date di effettuazione dell’operazione.

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