La data riportata sulla e-fattura indica l’effettuazione dell’operazione
La data della fattura elettronica può essere assunta come quella del momento di effettuazione dell’operazione. Sono così superate le possibili complicazioni tecniche nella gestione del ciclo attivo derivanti dall’emissione posticipata del documento, a partire dal 1° luglio. È questo il principale chiarimento della circolare 14/E con il quale viene sostanzialmente superato il dato normativo letterale.
GRAFICO / Le nuove regole in sintesi
A partire dal 1° luglio, le fatture immediate devono essere emesse entro 10 giorni (il termine sarà elevato a 12 con un emendamento al decreto Crescita, attualmente in fase di conversione in legge) dall’effettuazione dell’operazione. Sempre dal 1° luglio è previsto (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), Dpr 633/1972) che sia indicata in fattura la data in cui l’operazione è effettuata, ovvero è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché diversa da quella di emissione del documento. Da qui le possibili complicazioni derivanti dalla necessità di gestire (e indicare) in fattura due diverse date.
La semplificazione in arrivo
La circolare 14/E afferma che la data di emissione di una fattura elettronica (che coincide con il momento della sua trasmissione) è inequivocabilmente attestata dallo Sdi e, quindi, è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Riprendendo l’esempio riportato nel paragrafo 3.1 della circolare, a fronte di una cessione effettuata il 28 settembre 2019, la fattura “immediata” potrà essere:
1. emessa (ossia generata e inviata allo Sdi) il medesimo giorno, così che la data dell’operazione e quella di emissione coincidano (28 settembre 2019);
2. generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo Sdi entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), indicando sempre come data quella dell’operazione (28 settembre);
3. generata e inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti fra quello dell’operazione e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), indicando sempre come data quella dell’operazione.
In quest’ultima ipotesi, dovrebbe essere consentito generare e inviare il documento in due giorni differenti, ma comunque entro il termine ultimo (8 ottobre 2019).
Potrebbe poi accadere che il contribuente emetta sia fatture che potremmo definire “contestuali” in quanto generate e numerate nel giorno dell’operazione (ipotesi 1 e 2) che “ritardate” (caso che rientra nell’ipotesi 3), ciò potendo comportare, come evidenziato anche nella circolare, che una fattura “ritardata” con numero progressivo successivo ad altra fattura “contestuale” rechi una data anteriore rispetto alla data di quest’ultima. In questi casi occorrono soluzioni “tecniche” per rispettare il principio generale di tenuta di un’ordinata contabilità (si veda l’articolo a fianco) e di corretta liquidazione dell’imposta.
Documenti extra-Sdi e «differite»
La possibilità di documentare l’operazione entro 10 (anzi12) giorni dall’effettuazione vale anche per le fatture cartacee o elettroniche extra-Sdi. In questi casi, però, dal momento che lo SdI non “attesta” la trasmissione, bisogna indicare sia la data (di emissione) della fattura sia quella di effettuazione. In assenza di diverse indicazioni, quest’ultima potrà essere riportata anche nel corpo della fattura.
Nessuna modifica è intervenuta sul momento di emissione delle fatture differite. Pertanto, nelle ipotesi dell’articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 sarà possibile emettere fattura (elettronica o cartacea a seconda dei casi), al più tardi, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È il caso, ad esempio, delle cessioni documentate mediante Ddt.
Sempre a fini di semplificazione sarà però consentito individuare come data fattura quella d’effettuazione dell’ultima operazione, restando fermo l’obbligo d’indicazione della data e del numero dei ddt. Va tuttavia ricordato che in passato (risoluzione 360878/78) è stata ammessa l’omissione di questi dati a patto che i documenti attestanti le singole consegne vengano inscindibilmente allegati alla fattura contenente l’indicazione «gli allegati buoni di consegna», ma così dovrebbe essere anche per i documenti equipollenti (Ddt) «costituiscono parte integrante della presente fattura».
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