Controlli e liti

La data di spedizione scritta «a mano» rende inammissibile l’appello notificato per posta

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Va dichiarato inammissibile l’appello dell’agenzia delle Entrate notificato a mezzo del servizio postale se l’amministrazione deposita in giudizio solo l’avviso di ricevimento, ove la data di spedizione non è di tipo “meccanografica” ma dattiloscritta, e il timbro datario riporta una data successiva alla data (ultima) utile per proporre impugnazione. Questo perché solamente la data di spedizione meccanografica riportata nell’avviso di ricevimento ha la stessa efficacia probatoria della ricevuta di spedizione. Così la Ctr Sicilia, sezione staccata di Messina, sentenza 5382/10/18 ( clicca qui per consultarla ).


La decisione

In caso di notifica del ricorso in appello tramite posta, l’appellante può depositare il solo avviso di ricevimento ove è indicata la data di spedizione. Ma tale data gode di fede privilegiata solo se apposta dall’ufficio postale mediante scrittura meccanografica.
Se, invece, la data di spedizione è scritta a mano, tale data non gode di “fede privilegiata”. In tal caso, l’impugnazione può essere dichiarata ammissibile solo se la ricezione del plico contenente l’atto di impugnazione sia avvenuta entro il termine stabilito a pena di decadenza e ciò sia certificato da dall’agente postale mediante apposizione del cosiddetto “timbro datario”.


La vicenda

L’Amministrazione notifica un accertamento relativo a studi di settore tramite cui ricupera a un contribuente maggiore Irpef, Iva ed Irap, relativa all’anno 2005. Il contribuente si oppone con ricorso introduttivo accolto dalla Ctp con sentenza depositata nel 2010. Ma l’Amministrazione appella la sentenza ad essa sfavorevole. Il contribuente, con memoria, evidenzia che il ricorso in appello è inammissibile per aver l’Ufficio depositato in giudizio un avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione ove la data di notifica dell’impugnazione è però dattiloscritta.


Le considerazioni

In caso di costituzione di parte convenuta. Gli errori più comuni:

a) Depositare la ricevuta di invio, senza la cartolina di ricevimento;

b) Depositare la cartolina di ricevimento senza la ricevuta di invio;

c) Non depositare né la ricevuta di invio né la cartolina di ricevimento.

Aspetti quelli che rilevano assai quando si tratta di valutare la data di “partenza” dell’atto a mezzo del servizio postale, quando viene contestata la tempestività dello stesso.
In caso di mancanza di costituzione di parte convenuta. Le considerazioni precedenti vengono ulteriormente amplificate, non potendosi, a priori, applicarsi alcuna sanatoria processuale per la mancata costituzione di parte convenuta, sempreché possibile. Fermo restando in ogni caso la possibilità, in determinati, casi, per il giudice di rilevare d’ufficio la inammissibilità.

Ctr Sicilia, sezione staccata di Messina, sentenza 5382/10/18

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